AUTO:ALTRA INCOMBENZA PER LE IMPRESE
ma anche per i privati
Si parla
tanto di sburocratizzare la pachidermica macchina statale, ma in Italia, con
tutti i governi, tecnici o politici che siano, proclamano di voler snellire ma nei fatti
vivono e si alimentano di burocrazia.
Sul bene auto una canea di burocrati si è avventata, e ognuno
per la sua parte, ha legiferato non tenendo conto, che altri loro compari
legiferavano sullo stesso argomento, per altri nobili fini, creando caos e aumento di burocrazia, unica linfa vitale che li tiene in vita. Altro
che sburocratizzazione!
L’esosissimo
erario sull’auto
incamera tra accise, bolli, imposte, e iva del 21% miliardi
di euro. Ai fini fiscali l’auto è il
bene più penalizzato. Presunzioni che sono in contrasto con la normativa
europea, prevedono l’utilizzo
promiscuo per il solo fatto di essere un autoveicolo. Le aziende non si possono
scaricare tutto il costo ma solo una parte, però le imposte le pagano sull'intero!
Oltre all’impossibilità
di scaricare l’integrale
spesa relativa all’auto, il
legislatore fiscale dopo vari rinvii ha indicato nel 2 aprile 2013 la prima trasmissione relativa
alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento
ai soci o familiari. A tutt’oggi regna
sovrana ancora una “grande confusione”, rispetto alla quale sarebbe opportuno
che legislatore e l’Agenzia
tornassero ad interessarsi per darci lumi su come operare la tassazione di questo benefit.
Nel frattempo, i burocrati di altro ministero, per altri fini,
hanno indotto il legislatore ad apportare modifiche al Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada con il decreto del 28 settembre
2012 n. 198 introducendo un nuovo articolo nel DPR 16 dicembre 1992 n. 495 prevedendo che su richiesta degli interessati, (sic!) gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento
della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità di un
soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai
trenta giorni.
Per effetto di ciò il prossimo 7 dicembre entrerà in vigore questo nuovo
adempimento, senza che nessuno abbia dato delle esaustive istruzioni tali da
renderlo applicabile nè è stato pubblicizzato come dovrebbe.
Quest’ obbligo riguarda i seguenti beni: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
ed in presenza di:
- - contratto
di comodato;
- - affidamento del bene in custodia giudiziale;
- in forza di contratti o atti unilaterali.
Sulla carta di circolazione bisogna riportare il nominativo del comodatario e la scadenza
Sulla carta di circolazione bisogna riportare il nominativo del comodatario e la
del relativo contratto, oppure il nominativo dell’affidatario.
Alcune domande sorgono spontanee: il contratto di comodato deve
essere scritto o orale? Se è scritto deve essere registrato? Gli atti
unilaterali sono tutti o alcuni?
Bontà loro, hanno esentato dall’adempimento di cui sopra circa l’aggiornamento del ”libretto” i
componenti del nucleo familiare a condizione che siano conviventi. E allora, se
presto (a proposito il prestito rientra o no in questa confusione?) a mio
figlio non convivente la mia auto per sei mesi devo annotare il suo nominativo
sul libretto?
L’inosservanza
di tale nuovo obbligo è naturalmente punito con una sanzione amministrativa che
va da euro 653 a euro 3.267.
E’ palese che questo nuovo obbligo aggraverà ulteriormente, in termini di tempo e di costi le imprese, ma come visto potrà incidere anche sulle famiglie, che dovranno
districarsi tra una selva di norme molto spesso in conflitto fra loro.
Si pensi solo a questo semplice caso: come si deve comportare un’azienda che fa utilizzare un autocarro di sua proprietà agli operai per svolgere il loro lavoro? Dovrà aggiornare la carta di circolazione
con il nominativo di questo operaio? E se i lavoratori sono più di uno ci sarà un
foglio aggiuntivo dove dovranno essere riportati i nomi di tutti i possibili
utilizzatori? Tale norma trova la sua ratio nel fatto di voler individuare l’effettivo responsabile della circolazione dei veicoli, in
funzione dell’applicazione delle sanzioni. Ci si chiede: ma è
necessario creare tutto questo caos per identificare chi deve pagare la
sanzione? Il codice della strada già individua il responsabile del pagamento
che, in ogni caso è il proprietario dell’autoveicolo, e allora?
La confusione è sovrana come tutte le cose italiane, ma dal 7 dicembre se lo zelante controllore di
turno accerta che il conducente dell’autoveicolo è persona diversa dal proprietario e la carta di
circolazione non riporta il suo nome scatterà la relativa sanzione che
contribuirà a rimpinguare le esauste (non per mancanza di entrate ma per
eccesso di spese) casse erariali.
Commenti
Posta un commento