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LE SCEDENZE UNICO 2013



                   
                    LE SCADENZE IRPEF DEL 2013

In prossimità della prima scadenza relativa ai versamenti in via prioritaria il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e quello relativo al primo acconto devono essere effettuati in SALDO:
Ø  entro il 16 giugno (*) di ogni anno
Ø  entro il 16 luglio (*)di ogni anno con la maggiorazione dello 0,40%.

 (*)  Regola generale: Se il giorno della scadenza cade di sabato o è un giorno festivo la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

IN ACCONTO  
L’acconto è dovuto solo se l’IRPEF risultante a debito supera i 51,65 euro. La misura percentuale da corrispondere a titolo di acconto è pari al 99% dell’importo risultante dalla “differenza” del quadro “N”.
LA TEMPISTICA 
L’acconto può essere pagato in:
1.    in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a 257,52 euro;
2.    in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro
a)   la prima rata, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2013 oppure entro il 16 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%
b)   la seconda rata, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre, quest’anno prorogabile al 2 dicembre in quanto la scadenza originaria cade di sabato.

 I CODICI TRIBUTO

4033 riferimento alla prima rata con scadenza 16 giugno 2013;
4034  riferimento alla seconda rata con scadenza 30 novembre, quest’anno prorogabile al 2 dicembre in quanto la scadenza originaria cade di sabato.
1668 è il codice relativo agli interessi che devono essere indicati separatamente nel modello F24

RATEIZZAZIONI E SCADENZE

Sia il saldo che gli acconti possono essere rateizzati, mensilmente, maggiorandoli di una somma pari al 4% annuo secondo la seguente:
Formula: I=CxRXT   dove C=imposta da pagare; R=tasso (4%); T=Tempo (360).
                  360
La rateazione è abbastanza “elastica” nel senso che è possibile rateare il saldo e versare in unica rata l’acconto ovvero il contrario.
Le scadenze di ogni singola rata, per i contribuenti che non sono titolari di partita IVA, tranne la prima, decorrono dalla fine del mese.
Le scadenze di ogni singola rata, per i contribuenti che sono titolari di partita IVA, tranne la prima, il 16 del mese (come per tutte le altre scadenze). Per il mese di agosto la scadenza è posticipata al 20.

Come detto se la 1° rata è versata entro il termine naturale di scadenza (16 giugno) non si applica la maggiorazione dello 0,40% altrimenti se il pagamento avviene dopo il 16 e prima del 16 luglio l’importo rateizzabile dovrà essere aumentato dello 0,40% sul cui montante, calcolare gli interessi.
A secondo del tipo di contribuente si ha una diversa tipologia di scadenza.
Gli interessi sono stati calcolati con la formula di cui sopra sostituendo 1 come valore a C.


ATTENZIONE!! Verificare SEMPRE prima di pagare eventuali cambi di scadenze e/o tassi e maggiorazioni.

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