LE SCADENZE IRPEF DEL 2013
In prossimità della prima scadenza relativa ai versamenti in via prioritaria il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi e quello relativo al primo acconto devono essere effettuati in SALDO:
Ø
entro il 16
giugno (*) di ogni anno
Ø
entro il 16
luglio (*)di ogni anno con la maggiorazione dello 0,40%.
(*) Regola generale: Se il giorno della scadenza cade di sabato o è un giorno
festivo la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno lavorativo
successivo.
IN ACCONTO
L’acconto
è dovuto solo se l’IRPEF risultante a debito supera i 51,65 euro. La
misura percentuale da corrispondere a titolo di acconto è pari al 99%
dell’importo risultante dalla “differenza” del quadro “N”.
LA TEMPISTICA
L’acconto può essere
pagato in:
1.
in unica
soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è
inferiore a 257,52 euro;
2.
in due rate,
se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro
a)
la prima rata, nella
misura del 40%, entro il 16 giugno 2013 oppure entro il 16 luglio 2013 con la
maggiorazione dello 0,40%
b)
la seconda rata, nella
restante misura del 60%, entro il 30 novembre, quest’anno prorogabile al 2
dicembre in quanto la scadenza originaria cade di sabato.
I CODICI
TRIBUTO
4033 riferimento alla
prima rata con scadenza 16 giugno 2013;
4034 riferimento alla seconda rata con scadenza 30
novembre, quest’anno prorogabile al 2 dicembre in quanto la scadenza originaria
cade di sabato.
1668 è il codice relativo agli
interessi che devono essere indicati separatamente
nel modello F24
RATEIZZAZIONI E
SCADENZE
Sia il saldo che gli
acconti possono essere rateizzati, mensilmente, maggiorandoli di una somma pari
al 4% annuo secondo la seguente:
Formula: I=CxRXT dove C=imposta da pagare; R=tasso (4%);
T=Tempo (360).
360
La rateazione è
abbastanza “elastica” nel senso che è possibile rateare il saldo e versare in
unica rata l’acconto ovvero il contrario.
Le scadenze di ogni
singola rata, per i contribuenti che non sono titolari di partita IVA,
tranne la prima, decorrono dalla fine del mese.
Le scadenze di ogni
singola rata, per i contribuenti che sono titolari di partita IVA, tranne
la prima, il 16 del mese (come per tutte le altre scadenze). Per il mese di
agosto la scadenza è posticipata al 20.
Come detto se la 1° rata
è versata entro il termine naturale di scadenza (16 giugno) non si applica la
maggiorazione dello 0,40% altrimenti se il pagamento avviene dopo il 16 e prima
del 16 luglio l’importo rateizzabile dovrà essere aumentato dello 0,40% sul cui
montante, calcolare gli interessi.
A secondo del tipo di
contribuente si ha una diversa tipologia di scadenza.
Gli interessi sono stati
calcolati con la formula di cui sopra sostituendo 1 come valore a C.
ATTENZIONE!!
Verificare SEMPRE prima di pagare eventuali cambi di scadenze e/o tassi e
maggiorazioni.
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