-->
Per le spese per gli interventi di
recupero del patrimonio
edilizio sostenute sulle singole
unità immobiliari dal 26.6.2012 al 31.12.2014 (termine prorogato fino al
31.12.2013 dal D.L. 63/2013 e fino al 31.12.2014 dalla L. 147/2013) è previsto
un incremento della misura della detrazione dal 36% al 50% e, sempre con
riferimento a questo stesso periodo, il limite massimo delle spese sui cui calcolare
la detrazione passa da euro 48.000 ad euro 96.000 (art. 11, D.L. 83/2012). Lo
stesso incremento e il medesimo tetto massimo di spesa è previsto per le spese
effettuate sulle parti comuni di un edificio o su tutte le unità immobiliari
che compongono il condominio. La detrazione incrementata al 50% vale per le
spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2015.
Per effetto della L. 147/2013 la detrazione
del 50% per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
passerà dal 50% al 40% per gli interventi sulle singole unità immobiliari dal
1.1.2015 al 31.12.2015 e per gli interventi di natura condominiale dal 1.7.2015
al 30.6.2016.
La detrazione del 36% (ora 50%) spetta a
tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio
dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Pertanto sono ammessi a beneficiare
dell'agevolazione i seguenti soggetti: proprietario o nudo proprietario;
familiare convivente, titolare di un diritto reale come usufrutto (R.M.
9.1.2007, n. 1/E), uso, abitazione, superficie; futuro acquirente; inquilino;
comodatario; soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa o
divisa; soci di società semplici, di persone e assimilate; imprenditori, purché
l'immobile oggetto dell'intervento non sia strumentale all'attività né immobile
merce.
Il diritto ad usufruire dell'agevolazione è
riconosciuto anche ai soci di cooperative edilizie (R.M. 11.5.2001, n. 63/E).
Con la C.M. 9.5.2013, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate precisa che costituisce
titolo idoneo per usufruire della detrazione anche la sentenza di separazione
con cui è assegnato al coniuge l'immobile intestato all'altro. Di conseguenza
al coniuge assegnatario spetta il beneficio in esame per le spese dallo stesso
sostenute.
Come sopraindicato la detrazione Irpef del
50%, ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir 917/86 e dell’articolo 1, comma
139, Legge 147/2013, si applica anche in favore dei familiari conviventi
(coniuge, parente entro il terzo grado e affine sino al secondo grado) in
quanto detentori del fabbricato medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’Agenzia
delle Entrate, nell’ambito della Risoluzione n. 184/E 12 giugno 2002, ha tenuto
a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione
che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, desumibile da un
certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di
ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare
convivente (fatture intestate al familiare e bonifici emessi da conto corrente
del familiare intestatario delle fatture).
RIEPILOGO
DELLA TEMPISTICA PER LE RISTRUTTURAZIONI
In via generale nel TUIR è stato inserito il nuovo art. 16-bis, D.P.R.
22.12.1986, n. 917 che prevede a regime (dal 1-1-2016) una detrazione del
36% delle spese documentate per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro
48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. La detrazione va ripartita
in 10 quote annuali costanti e di pari importo.
PRIVATI
|
CONDOMINI
|
Durata
|
||||
Fino al
31.12.14
|
50%
|
Max
€.96.000
|
Fino al 30.06.2015
|
50%
|
Max €.
96.000
|
in 10 anni
|
da
1.1.2015 al 31 12.15
|
40%
|
Max €.96.000
|
da 1.7.2015
al 30.06.15
|
40%
|
Max €. 96.000
|
in 10 anni
|
DAL 1°
Gennaio 2016
|
36%
|
Max €.48.000
|
dal 1°
luglio 2016
|
36%
|
Max €. 48.000
|
in 10 anni
|
L’agevolazione
non necessita di particolari adempimenti, se non il più importante dato dalle
particolari modalità di pagamento delle spese sostenute.
Di seguito
si propone l’analisi della documentazione attestante le spese sostenute,
differenziando a seconda
della tipologia di intervento, ovvero:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisto o realizzazione di box/posti auto pertinenziali;
- acquisto di immobili ristrutturati.
In
merito all’intestazione dei documenti di spesa, la Circolare n. 57/1998,
dispone quanto segue:
⇒
“
[...] i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto
o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute
da uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, le fatture o ricevute
devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative alle parti
comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati al condominio ”.
Pertanto,
in linea generale, il documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra
idonea documentazione) deve essere intestato al soggetto che vuole beneficiare
della detrazione di spesa.
Se più contribuenti intendono richiedere la detrazione del 36%-50% (comproprietari,
contitolari di diritti reali, etc.) i
documenti di spesa e le relative ricevute di pagamento vanno intestate a tutti
i soggetti interessati alla detrazione;
Nel caso di interventi eseguiti su immobili della
società di persone (S.N.C - S.a.S)
i documenti di spesa vanno
intestati alla società stessa. La detrazione è ripartita tra i soci in sede di
dichiarazione dei redditi,
tramite l’apposito prospetto di riparto;
Condominio
Per gli interventi eseguiti su
parti comuni condominiali, le fatture/ricevute di pagamento sono intestate al condominio.
Successivamente l’amministratore provvederà a certificare ad ogni condomino la
quota di spesa a esso imputabile.
COME deve avvenire Il pagamento delle spese
detraibili: mediante
bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Pertanto, per poter fruire della detrazione,
le spese sostenute devono essere state pagate mediante bonifico bancario, dal
quale devono risultare i seguenti dati:
• causale del versamento (con indicazione
della Legge istitutiva dell’agevolazione, ovvero l’art. 16-bis, TUIR);
• codice fiscale del beneficiario della
detrazione;
• numero di partita IVA o codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Spese per le quali non è richiesto il
pagamento con bonifico.
Vi sono alcune spese spese per le quali non è
richiesto il pagamento del bonifico bancario.
Trattasi in particolare:
Þ delle spese relative agli oneri di
urbanizzazione;
Þ delle ritenute d’acconto operate sui
compensi;
Þ dell’imposta di bollo;
Þ dei diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunce d’inizio lavori.
Il
bonifico di pagamento deve essere intestato al soggetto che intende beneficiare
della detrazione.
È
comunque utile ricordare che l’Amministrazione Finanziaria permette la
correzione di alcuni errori concernenti l’intestazione dei documenti.
IMMOBILI
IN COMPROPRIETA’
Nel caso in cui più soggetti intendano
beneficiare dell’agevolazione (lavori su immobile in comproprietà) è richiesto
che il bonifico bancario attestante le spese sostenute sia intestato a tutti i
contribuenti interessati.
Così dispone la Circolare n. 57/1998:
“[. .] in presenza di più soggetti che intendono
fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve
recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono
fruire della detrazione”.
Si ricorda
che il limite per la detrazione è di Euro 96.000 (fino al 2015 almeno, quando
però la percentuale di detrazione si ridurrà dal 50% al 40%, per tornare dal
2016 al 36% con l’ordinario limite di Euro 48.000), il quale è riferito
all’immobile. Pertanto, se due comproprietari partecipassero alle spese
potrebbero detrarsi esborsi complessivamente pari a questa cifra,
e non fino a Euro 96.000 a testa.
IMMOBILI
DI SOCIETA’ DI PERSONE
Nel
caso in cui i soggetti beneficiari della detrazione siano soci di una società
di persone, ai sensi della C.M. n. 57/1998, è richiesta l’indicazione del
codice fiscale della società stessa e del socio che materialmente esegue il
versamento degli importi:
“Per
gli interventi realizzati da soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir va
indicato il codice fiscale del soggetto stesso e di quello che provvede al pagamento
”.
Si ricorda che il limite per la detrazione è di Euro 96.000 (fino al 2015 almeno, quando però la percentuale di detrazione si ridurrà dal 50% al 40%, per tornare dal 2016 al 36% con l’ordinario limite di Euro 48.000), il quale è riferito all’immobile. Pertanto, se due comproprietari partecipassero alle spese potrebbero detrarsi esborsi complessivamente pari a questa cifra, e non fino a Euro 96.000 a testa.
Si ricorda che il limite per la detrazione è di Euro 96.000 (fino al 2015 almeno, quando però la percentuale di detrazione si ridurrà dal 50% al 40%, per tornare dal 2016 al 36% con l’ordinario limite di Euro 48.000), il quale è riferito all’immobile. Pertanto, se due comproprietari partecipassero alle spese potrebbero detrarsi esborsi complessivamente pari a questa cifra, e non fino a Euro 96.000 a testa.
PARTI COMUNI CONDOMINIALI
Nel caso di lavori
effettuati su parti comuni condominiali, il bonifico di pagamento va intestato al
soggetto che provvede al pagamento (condomino o amministratore) e del
condominio:
“Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici
residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del
condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché
quello del condominio”.
RITENUTA DI ACCONTO SUI BONIFICI
Il D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 1° luglio
2010 ha disposto che, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o
postale, la banca o Posta è tenuta a operare una ritenuta d’acconto del 10% a
titolo di acconto , con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accreditamento al
beneficiario; tale percentuale è stata ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 (art.
23, comma 8, D.L. n. 98/2011).
In linea generale, il contribuente non è
“direttamente” interessato dalla ritenuta in esame; tale soggetto, infatti, è
tenuto a effettuare il bonifico alla banca/Posta con le consuete modalità,
riportando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
dell’agevolazione, nonché il codice fiscale/partita IVA del beneficiario del
bonifico.
INDICAZIONE
DELLA CAUSALE
Nello spazio riservato alla causale del
bonifico devono essere riportati gli estremi
della Legge di riferimento dell’agevolazione. il tradizionale riferimento alla
Legge n. 449/1997 deve essere sostituito dall’indicazione dell’articolo 16-bis, D.P.R.
n. 917/1986, attualmente disciplinante l’agevolazione.
Con Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55 ,
l’Agenzia delle Entrate sostiene la non riconoscibilità della detrazione in
caso di bonifico carente dei requisiti richiesti dalla norma tale da impedire a
banche e a Poste italiane di operare
la ritenuta del 4% .
SPESE
SOSTENUTE PRIMA INIZIO LAVORI
Alcuni pagamenti, infatti, non possono che
essere precedenti alla data di inizio dei lavori (ad esempio, spese relative
alle pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori).
Di conseguenza, possono beneficiare della
detrazione del 36-50% anche le spese connesse all’intervento (ad esempio, di
progettazione, per materiali, per
acconti su futuri lavori, ecc.) effettuate prima della data di inizio dei
lavori.
ACQUISTO/COSTRUZIONE DI BOX
È
possibile beneficiare della detrazione del 36%-50% sulle spese sostenute per la
realizzazione del box o posto auto, a condizione che sia pertinenziale all’immobile
abitativo.
ELENCO
DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Il Provvedimento 2 novembre 2011 prevede
l’obbligo di conservazione della seguente documentazione:
1. abilitazioni amministrative richieste
dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare (concessione, autorizzazione
o comunicazione di inizio lavori).
domanda di accatastamento, per gli immobili
non ancora censiti;
3. ricevute di pagamento dell’ICI (ora IMU)
se dovuta;
4. per gli interventi su parti comuni di
edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei
lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
5. in caso di lavori effettuati dal detentore
dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso
del possessore all’esecuzione dei lavori;
6. comunicazione preventiva alla ASL
indicante la data di inizio dei lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
7. fatture e ricevute fiscali comprovanti le
spese effettivamente sostenute;
8. ricevute dei bonifici di pagamento.
INTERVENTI
SU PARTI COMUNI
Nella Guida “Ristrutturazioni edilizie: le
agevolazioni fiscali” (aggiornata a ottobre 2013), l’Agenzia delle Entrate
dispone a tal proposito:
⇒ “Per gli interventi realizzati sulle parti
comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione
prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio,
in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e
indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della
detrazione ”.
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Nel caso in
cui l’intervento di recupero del patrimonio edilizio non necessiti di un titolo
abilitativo il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà; di seguito, se ne propone un fac simile.
=========================================================================================
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità il/la sottoscritto/a.................................................
nato/a………………………….. il.............................., a.................................,
residente in.................................
Via/Piazza................................................
codice fiscale...................................,
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000,
DICHIARA
con
riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale....................,
ubicata nel Comune di ......... ..........., in via .........................................
n........, codice catastale................................
foglio..................,
particella
................, sub.....................,
§ che sono state sostenute spese per interventi
di........................................................ iniziati in data…………………………
§ che gli interventi realizzati rientrano tra
quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR, sebbene non necessitino di
alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.
Si allega fotocopia del documento d’identità
valido.
Data
...........................................
Firma
.............................................................................
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