A quanti di voi,
sarà capitato che all’ora di pranzo suoni il citofono e dall’altro capo, con voce
mesta e funerea avverte: Posta. Scendere per firmare c’è una raccomandata! Tutti
i raziocinanti della famiglia si guardano atterriti. Chi sarà il mittente? Il
figlio maggiorenne spera non siano i vigili che gli notifichino una qualche sanzione, la mamma spera che non sia una citazione dell’avvocato per la discussione accesa avuta con un’altra condomina in
assemblea, il padre terreo in viso si accascia sul divano biascicando…equi,
equi, sarà, sarà Equitalia? Nessuno vuole scendere e il postino suona la
seconda volta! Decide il figlio che, tremante firma e porta la missiva al padre destinatario!
Questa scena credo avvenga tutti i giorni in decine di
migliaia di famiglie italiane. Una volta non si vedeva l’ora che bussasse il
portalettere: c’era chi aspettava la lettera del moroso, chi notizie del
figlio lontano, i saluti dal famoso muretto Alassio. Erano quasi sempre buone notizie.
Oggi il trillo del postino è divento un incubo dovuto ad una aggressività dello stato molto spesso ingiustificata
e che ha portato a decine di suicidi di gente che non ha retto alla persecuzione.
Queste poche righe sono scritte per cercare di portare un po’
di serenità ai più deboli (pensionati e dipendenti) che da un momento all’altro
possono vedersi cambiata la vita.
E’ necessario sapere, per prendere le giuste contromisure quali sono le condizioni e quali
sono i limiti che devono essere rispettati da tutti i creditori.
Il pignoramento appartiene alla fase esecutiva divenendone il
primo atto con la funzione di soddisfare diritti soggettivi incentrati su
prestazioni aventi a oggetto denaro.
Esistono tre forme di pignoramento: dei beni mobili; dei beni
immobili e presso terzi.
1. Il
pignoramento dei beni mobili ha per oggetto: i beni come il denaro, i
gioielli e i beni mobili in genere purché non siano indispensabili per il
sostentamento del soggetto o che non rivestano un alto valore morale. (ad es la
croce di guerra ricevuta per meriti militari).
2. Nel
pignoramento dei beni immobili vi rientrano i beni cosiddetti fissi come la casa
e le abitazioni in genere.
3. Nel
pignoramento presso terzi sono ricompresi lo
stipendio o la pensione che di solito, è accreditata sul conto corrente del
debitore.
Una veloce disamina sul pignoramento di cui al punto 2).
Il caso più frequente è quello di avere uno o più immobili in
comunione con il coniuge. L’avido creditore cercherà di espropriare tale bene (per la metà), non fosse altro per compiere un'azione psicologica nei suoi confronti! Le contro misure da mettere in atto sono, allora, quella di sottrarre la metà dell’immobile a
una possibile aggressione esecutiva, avvalendosi dell’istituto della DONAZIONE a
favore dell’altro coniuge. E’ da tener presente che la donazione, se fatta in
un momento sospetto (ad es. arriva accertamento nel 2014 e nel 2015 dono), molto
probabilmente la stessa sarà revocata dal giudice. Se invece l’atto di liberalità capita
in una situazione di NORMALE svolgimento della vita unitamente al decorso del
tempo (almeno cinque anni dalla data di donazione) si può essere
sufficientemente tranquilli. La donazione deve avvenire per atto pubblico.
Pignoramento presso terzi
La norma di riferimento è l’art. 545 c.p.c. nella quale sono
indicati quali sono i crediti impignorabili e quelli che possono essere soggetti.
Ai fini di questo lavoro interessa sapere che stipendio e/o
pensione, per debiti erariali, possono essere pignorati nella misura massima
del 20%. A tal proposito è da tener presente che la legge vieta
il pignoramento in toto dello stipendio o della pensione per il
semplice motivo che la sottrazione totale dello stipendio o della pensione farebbe
venir meno la sopravvivenza stessa del debitore e/o dei suoi familiari.
Il pignoramento presso terzi, nella prassi quotidiana, è la
forma di pignoramento più diffusa. Prevede che il creditore, per vedere
soddisfatti i propri diritti si rivalga su di un terzo soggetto nei confronti
del quale lo stesso debitore vanta dei crediti. In breve: la legge
riconosce al creditore la possibilità di richiedere una parte dello stipendio
del debitore direttamente al datore di lavoro e se si tratta di pensione direttamente
all’ente previdenziale. (INPS-ENASARCO-CASSE PRIVATE ecc.)
Circa la percentuale da applicare il legislatore ha previsto
sostanzialmente due situazioni: debiti di natura ERARIALI e tutti gli altri casi.
Percentuali per debiti Erariali
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre
indennità riguardanti il rapporto di lavoro o d’impiego, comprese quelle dovute
a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della
riscossione in misura pari a:
• 1/10 per importi fino a 2.500 euro
• 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro
• 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.
Queste misure sono state modificate nell’art. 72 ter del
D.P.R. n. 602/73.
Gli importi di cui sopra sono mensili.
PERCENTUALI PER TUTTI GLI ALTRI CASI:
La percentuale pignorabile è quella di un quinto.
La percentuale pignorabile è quella di un quinto.
Il legislatore ha anche previsto una soglia minima vitale
entro la quale la pensione non si tocca. Il limite è di 525,89
euro è stato indicato dalla Corte di Cassazione sent. n. 18755 del 07.08. 2013
decidendo che il limite minimo per poter effettuare il
pignoramento presso terzi deve essere superiore a 525,89 euro. Da quest’assunto ne
deriva che la pensione NON potrà mai essere inferiore a detto limite. In presenza di “sviste” da parte dell’ente nel pignorare somme inferiori al
predetto target, il pensionato farà opposizione.
NO AL PIGNORAMENTO ULTIMO STIPENDIO
Il D.L. 69/2013 quello “del Fare” ha inteso disciplinare alcune situazioni. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.
Fin qui un breve excursus della parte normativa.
Il D.L. 69/2013 quello “del Fare” ha inteso disciplinare alcune situazioni. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.
Fin qui un breve excursus della parte normativa.
Di seguito si faranno delle valutazioni per cercare di
evitare, per quanto possibile e nei limiti della legge, danni economici a se
stessi e alla propria famiglia in caso di pignoramento degli emolumenti da parte
dei creditori.
Ø Il
Conto Corrente Bancario
L’utilizzo del conto corrente bancario è oggi la forma più
diffusa per “incassare” la propria pensione o stipendio; ciò è dovuto anche al
fatto che la legge sull’antiriciclaggio NON permette il pagamento in danaro per
somme superiori a 999,99 euro.
Un primo rischio si verifica se, l’importo versato sul conto si
somma ad altri importi già giacenti. In questo caso la pensione potrà essere
pignorata fino al 100%, (INTERAMENTE)
perché, in seguito al versamento dell'emolumento avviene ciò che in diritto è
chiamata “confusione”. Un esempio chiarirà meglio la situazione: Il pensionato
ha sul conto corrente 3.000,00 euro, ha un debito con Equitalia di 2.000,00, la stessa ha ottenuto il
pignoramento del 10% su una pensione di 1.000,00 (100 euro). Se il pensionato accredita l'importo direttamente sul conto, dopo tale versamento il saldo a sua disposizione sarà di 3.000+1.000 (4.000,00. In questo caso la
banca sarà tenuta a corrispondere l’intero debito di 2.000,00 a Equitalia perché il saldo del conto per effetto del versamento si è “confuso” con le altre somme giacenti e non è più divisibile (quanto di pensione? Quanto di risparmi?) Perciò
ATTENZIONE a questa ipotesi moto ricorrente nella realtà quotidiana.
Come evitare il pignoramento sul conto corrente?
Se si hanno pendenze con fisco, banche, finanziarie e creditori terzi, esistono degli accorgimenti per mettere al sicuro quanto più è possibile quel quid accumulato in anni di sacrifici.
Se si hanno pendenze con fisco, banche, finanziarie e creditori terzi, esistono degli accorgimenti per mettere al sicuro quanto più è possibile quel quid accumulato in anni di sacrifici.
- il conto corrente potenzialmente pignorabile dovrà avere un FIDO di conto (bastano anche solo poche migliaia di euro). Esso potrà essere sempre utilizzato con un’avvertenza che sia sempre con saldo NEGATIVO soprattutto nel giorno di accredito della pensione. Bastano pochi euro in "rosso". Un conto che è “scoperto” non potrà mai essere pignorato. In questo caso la “confusione “ di cui si è parlato prima gioca a favore del debitore in senso negativo. (es. saldo del conto MENO 2.000,00 euro versamento della pensione 900,00 euro. Dopo l'accredito della pensione il conto sarà sempre in ROSSO di 1.100,00 euro)
- Cointestare il conto corrente con un familiare.
E’ evidente che un conto corrente cointestato con un
familiare, non è pignorabile per l’intero importo depositato perché l’altra metà
appartiene a soggetto estraneo al pignoramento, né l’ente creditore può evitare di scalzare l’ordine giudiziario evitando
l’udienza di assegnazione delle somme pignorabili.
Il codice di procedura civile prevede che il creditore citi
in udienza il debitore in presenza di conto
bancario o postale cointestato la cui espropriazione può avvenire solo davanti
a un giudice il quale è tenuto a verificare la legittimità delle operazioni di
divisione.
La presunzione che la somma sul
conto corrente sia imputabile ai due soggetti è giurisprudenza acquisita da
parte della Corte di Cassazione che ha avuto più volte modo di chiarire che nel
conto corrente bancario cointestato a più persone, le parti si presumono
uguali, cioè al 50%, se non risulta diversamente.
- Aprire un conto di riserva ma con un’altra banca.
Avere una banca di scorta è sempre utile. Se il conto
principale è pignorato, si utilizzerà questo secondo conto per le successive
movimentazioni, con le accortezze di cui sopra. Attenzione! Il secondo conto dovrà NECESSARIAMENTE essere aperto presso una Banca diversa (esempio:
UNICREDIT la prima, INTESA la seconda) perché l’azione esecutiva del conto è notificata
alla banca come soggetto unitario con l'obbligo di bloccare le somme presenti su tutti i conti di qualsiasi filiale fino alla concorrenza del suo credito.
- Dimostrare che sul conto transita solo lo stipendio o la pensione.
Come detto sopra per giurisprudenza consolidata dispone che “il divieto
di pignorabilità della pensione viene meno quando, una volta corrisposta, essa
si confonde col patrimonio del percettore” (Trib. Roma, 24 marzo 2000).
Una recente ordinanza del Tribunale di Savona (2 gennaio
2014) riprendendo una pronuncia di poco precedente (ordinanza Trib. Sulmona del
20 marzo 2013), fa proprio un orientamento definito
minoritario che afferma che non si verte nel caso di confusione anche se vi è la permanenza della natura
privilegiata del rateo pensionistico sul conto a condizione che:
a) la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per
natura ed importo;
b) non sussistano nell’attivo voci diverse dall’accredito
della pensione ovvero non siano stati effettuati prelievi subito dopo il
deposito della somma.
I giudici di Savona hanno voluto evidenziare che se si vuole
evitare il pignoramento per confusione è necessario che sul conto corrente i
versamenti facciano riferimento ESCLUSIVAMENTE
alla pensione o allo stipendio, che non vi siano altre somme diverse da
questi tipi di emolumenti sul conto e che non vi siano prelievi IMMEDIATAMENTE dopo
l’accredito.
Tale possibilità sotto un profilo giuridico è “debole” poiché fa
riferimento a sola sentenze di merito non ancora discusse dalla Corte di Cassazione.
- Carte ricaricabili con IBAN
Come può essere utilizzato questo "nuovo" modo di pagamento ai fini di questo lavoro? S’intesta una carta ricaricabile al famoso familiare che non deve
avere alcun tipo di pendenze. La carta in possesso del debitore sarà utilizzata
come fosse la sua ed essendo fornita di IBAN (potrà eseguire bonifici,
utilizzarla come un bancomat avendo un proprio PIN, acquistare tramite
internet). L’alimentazione del conto potrà avvenire con l’accredito dello
stipendio o pensione.
Avvertenza: tutte le operazioni su questa carta, intestata al
familiare, saranno note al fisco per cui sarà necessario conservare TUTTA
la documentazione per dimostrare che quella carta, di fatto, è gestita da altro
soggetto. (il debitore)
Dopo aver valutato le varie situazioni, per completezza di trattazione
s’indicano le altre fonti cui i singoli cittadini-contribuenti devono
sottostare.
La mente fervida del legislatore, in un momento di sfrenato
americanismo ha coniato i seguenti acronimi: Serpico (Servizio per i
contribuenti), Apple (Applicazione per la lotta all’evasione), Pandora
(Programma finalizzato a contrastare l’evasione totale e l’impiego di lavoro
nero da parte d‘imprese edili), Radar (Ricerca ed analisi per l’accertamento
dei redditi), sono, le applicazioni messe a disposizione del Fisco (movimenti di capitale, immatricolazioni di
auto, versamenti e prelevamenti bancari, utilizzo delle carte di credito,
quante volte si accede alle cassette di sicurezza, polizze assicurative,
importi dei disinvestimenti…..insomma tutto ciò che rappresenta movimentazione
di danaro, titoli che rappresentano danaro, incrementi e decrementi
patrimoniali).
La privacy? Questa è un’altra storia essendo calpestata per i
“SUPREMI INTERESSI DELL’ERARIO”. Un vecchio proverbio, ma mai più attuale di oggi diceva: "i
potenti al mondo sono tre: il Papa, il re e chi NON HA NULLA!!" Forse sarebbe
stato sufficiente enunciare il solo proverbio per dipanare la intrigata matassa!
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