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In materia sanzionatoria è il D.lgs. n. 471 del 1997 che disciplina l’inadempimento.
10.01.2017
La dichiarazione
dei redditi (MODELLO UNICO) deve essere trasmessa entro il termine ultimo del
30 di settembre dell’anno successivo. Perciò il modello UNICO 2016 andrà
inviato entro il 31.10.2017, mentre il pagamento deve essere fatto entro giugno
2017 se avviene in unica soluzione ovvero sei rate se s’inizia a pagare da
giugno (cinque se s’inizia da luglio).
Che cosa succede se
si “dimenticano” le scadenze previste?
E’ bene sapere che
c’è una prima sostanziale differenza tra:
·
Tardiva
·
Omessa
Presentazione. Nel
primo caso si considera tardiva quella presentata entro i
primi 90 giorni dal termine ordinario (30 settembre mentre si ritiene omessa
la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario.
In materia sanzionatoria è il D.lgs. n. 471 del 1997 che disciplina l’inadempimento.
Prevedendo
l’ipotesi più grave, l’omissione, saranno applicabili le sanzioni previste
dall’art. 1, 1° comma:
·
Sanzione
applicabile: dal 120 al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro;
·
ovvero
da 250 euro a 1.000 euro, se non risultano imposte dovute (raddoppiabili per i
soggetti obbligati alla tenuta della scritture contabili).
Un piccolo “sconto”
sulle sanzioni è previsto nel caso in cui il contribuente inviasse la
dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente
il periodo d’imposta successivo (ossia entro il 30/09/2018) e, comunque, prima
dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui si
abbia avuto formale conoscenza. In questa ipotesi, le sanzioni originariamente previste
per l’omissione sono ridotte al 60% al 120% dell'ammontare delle imposte
dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da euro 150 a euro 500).
CASO DI RAVVEDIMENTO
Nel caso di
dichiarazione inviata entro i 90 giorni (di solito è il 29 dicembre che slitta
al giorno successivo se cade di domenica) la dichiarazione può essere oggetto
di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso ex art. 13,
D.Lgs. n. 472/97. Si può accedere a tale
beneficio a condizione che:
-
le
violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate;
-
non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti, ecc.) dei quali
l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
Per quanto detto sono
previsti i seguenti limiti temporali entro le quali il ravvedimento deve essere
perfezionato:
Correzione entro
90 giorni (tramite dichiarazione integrativa o sostitutiva)
- Se l’errore corretto è rilevabile attraverso controllo automatizzato o formale si applica la sanzione per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione prevista dal ravvedimento operoso che cambia a seconda dell’entità del ritardo (un nono del minimo).
- Se l’errore non è rilevabile in sede di controllo automatizzato ma solo tramite attività di controllo (esempio: omessa o errata indicazione di redditi), si applica la ”violazione relativa al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”, la cui misura minima è 250 euro, ridotta a un nono dal ravvedimento operoso: la multa è quindi pari a 27,78 euro. Si tratta della sanzione da prendere come riferimento, ad esempio, per la regolarizzazione della propria posizione quando il contribuente riceve una lettera di compliance e presenta dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Se anche in questo caso c’è un mancato versamento, su questo si applicherà la relativa sanzione del 30%.
- Se la dichiarazione è tardiva oltre i termini e si ravvede entro 90 giorni si applica la sanzione per dichiarazione tardiva in assenza di debito d’imposta, in misura fissa di 250 euro, ridotta di un decimo in base al ravvedimento operoso (si arriva a 25 euro). Se però c’è anche debito di imposta, a questo si applica la sanzione per omesso versamento del 30%.
Correzione oltre 90 giorni
- Errore corretto rilevabile attraverso un controllo automatizzato o formale: sanzione per omesso versamento con ravvedimento in base al ritardo;
- Errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato: sanzioni di 250 euro se non c’è debito fiscale; se l’errore determina maggior imposta la sanzione è pari al 90% di quest’ultima o della differenza del credito utilizzato. In entrambi i casi, si applica il ravvedimento della misura prevista a secondo del ritardo.
E’
opportuno ricordare che il nuovo ravvedimento operoso prevede le
seguenti riduzioni: un nono del minimo entro i 90 giorni, un settimo del
minimo entro la dichiarazione dovuta per l’anno successivo, un sesto del minimo
oltre il termine per la dichiarazione dell’anno successivo, a un quinto del
minimo se avviene dopo constatazione di violazione.
Casi particolari
Fra le situazioni
particolari su cui la circolare fornisce chiarimenti, le possibilità di sanare errori
nel 730/2016:
- entro il 30 settembre (opzione scaduta) UNICO correttivo dei termini, pagando eventuali imposte dovute calcolando interessi e applicando la riduzione da ravvedimento operoso (un nono del minimo);
- entro il termini per la presentazione di UNICO 2017, dichiarazione integrativa pagando interessi e sanzioni (un settimo del minimo);
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo: dichiarazione integrativa, pagamento eventuali imposte con interessi e sanzioni ridotte da ravvedimento operoso (un sesto del minimo).
E’ possibile
ricorrere anche al ravvedimento successivo al versamento del
tributo oppure al ravvedimento di un omesso versamento di un debito
IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente
dalle liquidazioni periodiche successive.
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