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COME SANARE L’OMESSO - TARDIVO PRESENTAZIONE DI UNICO

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 10.01.2017

La dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO) deve essere trasmessa entro il termine ultimo del 30 di settembre dell’anno successivo. Perciò il modello UNICO 2016 andrà inviato entro il 31.10.2017, mentre il pagamento deve essere fatto entro giugno 2017 se avviene in unica soluzione ovvero sei rate se s’inizia a pagare da giugno (cinque se s’inizia da luglio).

Che cosa succede se si “dimenticano” le scadenze previste?

E’ bene sapere che c’è una prima sostanziale differenza tra:

·       Tardiva

·       Omessa

Presentazione. Nel primo caso si considera tardiva quella presentata entro i primi 90 giorni dal termine ordinario (30 settembre mentre si ritiene omessa la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario.


In materia sanzionatoria è il D.lgs. n. 471 del 1997 che disciplina l’inadempimento.

Prevedendo l’ipotesi più grave, l’omissione, saranno applicabili le sanzioni previste dall’art. 1, 1° comma:

·       Sanzione applicabile: dal 120 al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro;

·       ovvero da 250 euro a 1.000 euro, se non risultano imposte dovute (raddoppiabili per i soggetti obbligati alla tenuta della scritture contabili).

Un piccolo “sconto” sulle sanzioni è previsto nel caso in cui il contribuente inviasse la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente il periodo d’imposta successivo (ossia entro il 30/09/2018) e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza. In questa ipotesi, le sanzioni originariamente previste per l’omissione sono ridotte al 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500).

CASO DI RAVVEDIMENTO

Nel caso di dichiarazione inviata entro i 90 giorni (di solito è il 29 dicembre che slitta al giorno successivo se cade di domenica) la dichiarazione può essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.  Si può accedere a tale beneficio a condizione che:

-      le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate;

-      non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti, ecc.) dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Per quanto detto sono previsti i seguenti limiti temporali entro le quali il ravvedimento deve essere perfezionato:

Correzione entro 90 giorni (tramite dichiarazione integrativa o sostitutiva)

  • Se l’errore corretto è rilevabile attraverso controllo automatizzato o formale si applica la sanzione per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione prevista dal ravvedimento operoso che cambia a seconda dell’entità del ritardo (un nono del minimo).
  • Se l’errore non è rilevabile in sede di controllo automatizzato ma solo tramite attività di controllo (esempio: omessa o errata indicazione di redditi), si applica la ”violazione relativa al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”, la cui misura minima è 250 euro, ridotta a un nono dal ravvedimento operoso: la multa è quindi pari a 27,78 euro. Si tratta della sanzione da prendere come riferimento, ad esempio, per la regolarizzazione della propria posizione quando il contribuente riceve una lettera di compliance e presenta dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Se anche in questo caso c’è un mancato versamento, su questo si applicherà la relativa sanzione del 30%.
  • Se la dichiarazione è tardiva oltre i termini e si ravvede entro 90 giorni si applica la sanzione per dichiarazione tardiva in assenza di debito d’imposta, in misura fissa di 250 euro, ridotta di un decimo in base al ravvedimento operoso (si arriva a 25 euro). Se però c’è anche debito di imposta, a questo si applica la sanzione per omesso versamento del 30%.

Correzione oltre  90 giorni

  • Errore corretto rilevabile attraverso un controllo automatizzato o formale: sanzione per omesso versamento con ravvedimento in base al ritardo;
  • Errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato: sanzioni di 250 euro se non c’è debito fiscale; se l’errore determina maggior imposta la sanzione è pari al 90% di quest’ultima o della differenza del credito utilizzato. In entrambi i casi, si applica il ravvedimento della misura prevista a secondo del ritardo.

E’ opportuno ricordare che il nuovo ravvedimento operoso prevede le seguenti riduzioni: un nono del minimo entro i 90 giorni, un settimo del minimo entro la dichiarazione dovuta per l’anno successivo, un sesto del minimo oltre il termine per la dichiarazione dell’anno successivo, a un quinto del minimo se avviene dopo constatazione di violazione.

Casi particolari

Fra le situazioni particolari su cui la circolare fornisce chiarimenti, le possibilità di sanare errori nel 730/2016:

  • entro il 30 settembre (opzione scaduta) UNICO correttivo dei termini, pagando eventuali imposte dovute calcolando interessi e applicando la riduzione da ravvedimento operoso (un nono del minimo);
  • entro il termini per la presentazione di UNICO 2017, dichiarazione integrativa pagando interessi e sanzioni (un settimo del minimo);
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo: dichiarazione integrativa, pagamento eventuali imposte con interessi e sanzioni ridotte da ravvedimento operoso (un sesto del minimo).

E’ possibile ricorrere anche al ravvedimento successivo al versamento del tributo oppure al ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive.





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