Sanzioni amministrative relative a iscrizioni e depositi nel
Registro Imprese
Breve excursus sulle principali sanzioni applicabili dalle
camere di commercio.
Un termine ricorrente in materia di deposito di
atti/documenti sono di solito TRENTA giorni dalla data dell’atto/documento
oltre i quali si incorre in sanzione. A chi è interessato conoscere il
beneficiario delle somme incassate a titolo di sanzioni, la risposta è:
L’ERARIO!
- Quando scattano le sanzioni?
Queste sono applicate alle domande d’iscrizione e a tutti i
depositi nel Registro Imprese che si manifestano oltre i 30 giorni dalla data
dell'atto o dell'evento. Tale lasso di tempo si riduce a 20 giorni per il deposito
dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.
- Quali importi sono previsti
Sono stabilite somme diverse:
Ø Per le imprese
individuali, notai, intermediari
Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche
di cui all’art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti
costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando
istituite con atto pubblico, trasferimenti d’azienda, trasferimenti delle
partecipazioni) e per gli intermediari di cui all’art. 36 della legge 133/2008
co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).
v Euro 20,00
Ø Società,
cooperative e consorzi
Sono applicati i seguenti importi:
v
Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla
L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza
del termine previsto
v
Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla
L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla
scadenza del termine previsto
v
Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato
dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle
società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del
termine previsto
v
Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato
dalla L.180/2011) per le domande concernenti il deposito del bilancio delle
società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del
termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio
L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla
presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81:
"quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna
di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge".
- Come si pagano le sanzioni che si riferiscono alle iscrizioni e depositi nel Registro Imprese.
Il pagamento deve essere avvenire esclusivamente tramite
modello F23 (codice tributo 741T)
presso le banche, i concessionari o gli uffici postali ed entro 60 giorni dalla
notifica del processo verbale.
Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale
dovrà corrispondere, oltre all'importo riguardante le sanzioni, Euro 12,20
per rimborso spese di procedimento e Euro 8,25 per rimborso
spese di notifica. Tali importi dovranno essere corrisposti tramite c/c
postale n. 66125006 intestato a "Camera di Commercio di Roma -
Sanzioni Amministrative".
- Sanzioni amministrative relative a denunce al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
Il beneficiario delle somme incassate a titolo di sanzione è
la Camera di Commercio)
Sono applicate per le denunce presentate al Repertorio
Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:
v l'inizio, modifica o cessazione
dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico
Amministrativo e per le imprese individuali)
v l'apertura, modifica o cessazione
di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel
Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
v per la nomina o cessazione di qualifiche
tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico
Amministrativo e per le imprese individuali)
v iscrizioni e modifiche di soggetti
iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)
- Quali importi per le sanzioni
La sanzione minima è di Euro 10,00 (per la
presentazione della denuncia oltre il 30° giorno ed entro il 60° giorno dalla
data dell'evento).
Euro 51,00 sanzione massima (per la presentazione
della denuncia oltre il 60° giorno dalla data dell’evento)
Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla
presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81.
- Come si pagano le sanzioni che si riferiscono alle denunce al REA
Il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla
notifica del processo verbale, secondo la seguente regole:
- Versamento sul c/c postale 66125006 intestato a "Camera di Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative"
Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale
dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 12,20
per rimborso spese di procedimento e Euro 7,20 per rimborso spese di
notifica, sul c/c postale n. 66125006 intestato a "Camera di
Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative".
Per le sanzioni relative al Repertorio Economico
Amministrativo è ammesso il pagamento contestuale alla
presentazione della denuncia, da effettuarsi esclusivamente tramite versamento
sul c/c postale predetto. In questo caso all'importo relativo alle sanzioni si
dovranno aggiungere una tantum Euro 12,20 per rimborso spese di
procedimento. La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla pratica
inviata.
- Cosa succede in caso di omesso pagamento
Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni
dall'avvenuta notifica saranno trasmesse al Servizio Accertamenti e Sanzioni
Amministrative, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del processo
verbale, è possibile presentare al Servizio Accertamenti e Sanzioni
Amministrative eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative
applicate e si potrà chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689/81) Tale procedimento
avviene sia alla presenza di sanzioni riguardanti il Registro Imprese sia in
riferimento a sanzioni afferenti il Repertorio Economico Amministrativo).
26.04.2017
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