18-02-2019
PRESTAZIONI DI SERVZI
FIERISTICI
Per
quanto riguarda la territorialità, la regola generale è data dall’art. 7 ter. L’eccezione,
per l’allestimento degli stand fieristici è data dall’art.7
quinquies lett. b) DEL DPR 633/72 cioè il luogo in cui si svolge
l’evento.
ART. 7 TER:
- Per le
prestazioni B2B rileva la sede del committente (articolo 7 ter, comma 1, lettera
a), DPR n 633/1972);
- Per le
prestazioni B2C rileva la sede del prestatore (articolo 7- ter,
comma 1, lettera b), DPR n 633/1972).
Ovvero ART. 7 QUINQUIES: DA UTILIZZARE ANCHE PER ALLESTIMENTI FIERE (STAND) (*)

Si
tratta delle seguenti tipologie di servizi:
- Lett. a) Prestazioni
di servizi per l’accesso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni e servizi accessori
connessi con l’accesso, prestati ad un soggetto passivo. In questo caso il
luogo impositivo è coincidente con quello in cui tali manifestazioni si
svolgono effettivamente;
- Lett. B) Prestazioni di servizi relative ad
attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni. Ivi
compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività. Nonché i
servizi accessori, prestati ad una persona che non è soggetto passivo. In
questo caso il luogo impositivo è coincidente con quello in
cui tali attività si svolgono
effettivamente. Perciò, a prescindere dalla
nazionalità del committente se lo STAND è
allestito da un esecutore italiano in una nazione diversa
dall’Italia, l’operazione NON sarà
soggetta ad IVA art. 7 quinquies
Riassumendo:
Þ L’articolo
7-ter del DPR n 633/72 prevede
che:
Le
prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello
stato, cioè in Italia, quanto sono rese a soggetti passivi (imprese) aventi
partita iva stabiliti in Italia (operazioni “b2b“). oppure, quando sono rese a
soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato
(operazioni “b2c“)
1° CASO
Quindi
un’impresa italiana che esegue
prestazioni di servizi a un’altra impresa italiana “b2b“ in un paese UE
si considera un’operazione fatta in Italia e quindi assoggettata ad iva. (art. 7-ter
comma 1 lett. a).
2° CASO
Prestazioni
di servizi rese a committenti UE titolari di Partita IVA in paese UE da impresa
italiana. Fattura ai fini IVA risulterà “non soggetta“. Questo ai
sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n 633/72.
Allo
stesso modo dicasi d’impresa Italiana che svolge prestazioni di servizio ad un
QUALSIASI COMMITTENTE ( UE-EXTRA UE-IT) cittadino privato “b2c”. Quindi la prestazione si assoggetterà ad IVA.
Non opera in materia di allestimento di STAND fieristici.
Þ L’articolo
7-quinquies lett. b) del DPR n 633/72 prevede, che:
il luogo impositivo è coincidente con quello in cui,
tali attività si svolgono
effettivamente che si verifica quando l’operazione di allestimento stand è svolta a soggetti passivi a
PRESCINDERE dalla nazionalità lett. b).
LA TERRITORIALITA’ IVA SUI SERVIZI RELATIVI
ALL’ART. 7- TER E QUINQUIES DPR 633/1972
Tabella di
sintesi per la territorialità relativa a manifestazioni, fiere (esclusi servizi di
accesso), attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e
ricreative:
PRESTATORE
|
TIPO
|
COMMITTENTE
|
IVA
|
CRITERIO TERRITORIALE
|
ITA
soggetto passivo
|
B2B
|
ITA soggetto passivo
|
SI
|
7-ter (regola
generale paese del committente)
In qualsiasi nazione avvenga la realizzazione stand
|
ITA soggetto passivo
|
B2B
|
UE – Extra UE
soggetto passivo
|
NO
|
7-ter (regola
generale paese del committente)
Realizzazione fuori dall’Italia,
|
ITA – UE – Extra UE
soggetti passivi in genere
|
B2C
|
ITA – UE – Extra UE
-
privati (lett. a) oppure
STAND (art 7 quinquies
lett. b)
|
SI
|
Per le esecuzioni in Italia (7- quinquies)
|
NO
|
Esecuzioni fuori dal territorio italiano (7-quinquies)
|
La differenza sostanziale ai fini della
TERRITORIALITA’ tra l’art. 7 ter (regola generale) e l'art. 7 quinquies lett. b (eccezione)
è che per il TER è RILEVANTE la
sede del
committente,
mentre per il quinquies è RILEVANTE il territorio dello Stato nel quale è
avvenuta la materiale esecuzione dell’attività.
(*)
ART. 7 QUINQUIES: In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:
a)
le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed
esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, e
le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non
soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
le medesime attività' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del
periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso
alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative
e simili, e alle relative prestazioni accessorie;
b) le prestazioni di servizi per l'accesso
a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere
ed esposizioni, e le prestazioni di servizi accessorie connesse con
l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
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