Il n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, fra l’altro:
- alle cessioni dei motoveicoli di cui all’art. 53 comma 1 lett. b), c) ed f) del DLgs. 285/92 (es. motocarrozzette) e degli autoveicoli di cui all’art. 54 comma 1 lett. a), c) ed f) del medesimo decreto legislativo (es. autovetture), anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
- alle cessioni degli autoveicoli di cui all’art. 54 comma 1 lett. a), c) ed f) del DLgs. 285/92 ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo.
In entrambi i casi, la cessione deve avvenire ai predetti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Nella formulazione attualmente vigente, l’aliquota IVA agevolata si applica ai citati veicoli di cilindrata:
- fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina;
- fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.
Il disegno di legge di conversione in esame modifica la predetta disposizione rendendo applicabile l’aliquota IVA del 4% ai veicoli di cilindrata:
- fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.
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