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L’agenzia d’intermediazione deve conservare i preliminari di vendita.

La Cassazione ha depositato il 17.01.2012 la sentenza n. 1377 dalla quale si evince che l’agente
immobiliare ove distrugga ovvero occulta i contratti preliminari al fine di evadere le imposte commette una fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000 che prevede, salvo che il fatto costituisca reato più grave, la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La Suprema Corte fa suo il ragionamento della pubblica accusa nel momento in cui richiama l’art. 22 del DPR 600/73, secondo comma dove è previsto che “ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.”

Il su citato articolo 22 DPR 600/73 ha come titolo “Tenuta e conservazione delle scritture contabili”. I giudici accogliendo la tesi della p.a. hanno ritenuto di applicare l’art. 2214 c.c. che contempla i modi e i tempi di conservazione delle “altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

[3] Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.”

Per eliminazione si evince che i giudicanti hanno ritenuto quella l’attività di agenzia esercitata da grandi imprenditori. Qual è il limite tra grande e piccolo imprenditore non è dato sapere, anche se nella fattispecie trattata ha assunto un connotato notevole.

La prima osservazione che viene in mente è quella che in materia penale non si può applicare l’analogia. E’ il legislatore che deve prevedere dettagliatamente quando e come si commette un illecito. Nel richiamato art. 2214 non si fa riferimento ai contratti, qual è appunto un preliminare di vendita, ma più semplicemente a lettere, fatture, telegrammi e il successivo comma esenta da questi obblighi i piccoli imprenditori.

L’art.. 22 del DPR 600/73 disciplina la tenuta e conservazione delle scritture contabili, in esso sono richiamati gli artt., 2214 che prevede quali sono i libri obbligatori e altre scritture contabili e l’art. 2219 c.c.. che prevede la tenuta della contabilità

Se si dovesse dare un’interpretazione della norma solamente “letterale” è fuori di dubbio che il legislatore fiscale con l’art. 22 DPR 600/73 ha inteso disciplinare e identificare quali scritture e libri contabili devono essere ritenuti obbligatori rifacendosi alle norme del codice civile che indicano i modi di conservazione dei registri e libri oltra alla tenuta della contabilità. A parere di chi scrive questo, è il senso letterale dell’art. 22, se poi si applicasse il principio secondo il quale, in materia penale ciò che non è scritto non è punibile, questa sentenza apre profonde falle anche in virtù del fatto che tutto quanto detto non è applicabile ai piccoli imprenditori.

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