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Spesometro: l’Agenzia fa marcia indietro

 
L’ Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2012, ha chiarito nuovamente in quali casi bisogna attivare la comunicazione all’Anagrafe tributaria. Le risposte ai quesiti prevedevano alcune ipotesi tra le quali quella della locazione finanziaria (da parte delle società di leasing), e la comunicazione da farsi con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA d’importo pari a 3.000 euro, ex art. 21 del DL 78/2010.

A fine novembre dello scorso anno, l'Agenzia aveva chiarito che più acquisti ripetuti nel corso dell'anno nei confronti di un unico fornitore, erano da considerarsi oggetto di contratti fra loro collegati con la conseguenza che il superamento della soglia minima, doveva essere fatta tenendo conto dell'importo complessivo e non far riferimento alla singola fornitura.

Con gli ultimi chiarimenti forniti l’Agenzia cambia indirizzo con riferimento alla prima interpretazione; ora fa una distinzione e si basa sulla tipologia del rapporto che intercorre tra le parti (acquirente e venditore).

In quest’ultimo chiarimento L’ A.F. riconosce che emergono due diverse situazioni che devono essere trattate diversamente. Le due ipotesi prospettate sono così riconducibili:

       - si è presenza di un contratto: (si ricorda che il contratto può essere anche solo verbale) dal quale si evince che tutte le forniture effettuate nel corso dell’anno sono tra esse collegate (ad es. si pensi ad un contratto di somministrazione): in tal caso, secondo l’Agenzia, è necessario “collegare” tutte le operazioni intervenute nel corso dell’ anno solare, al fine di verificare se la soglia minima (oggi 3.000 euro) è stato superata (da dichiarare nello spesometro).
- in assenza di qualsiasi accordo contrattuale: su questa ipotesi l’Agenzia rivede il suo precedente orientamento e afferma che le singole operazioni sono da ritenersi autonome tra di loro e, per tanto, dovranno essere comunicate solo se l’importo della singola operazione supera la soglia minima di riferimento.

Quest’ultima interpretazione, al di là dal dirimere i tanti dubbi che ancora residuano, porta a una semplificazione del ragionamento per verificare immediatamente se l’operazione è da ritenersi collegata ovvero autonoma.

La domanda da porsi è questa: Esiste un contratto, anche verbale, tra le parti? Se la risposta è affermativa, tutte le operazioni s’intenderanno collegate e quindi, una volta superata la soglia minima (3.000,00 euro) dovranno essere indicate, viceversa anche in presenza di più operazioni, per il semplice fatto che manca un qualsiasi contratto, ogni operazione è da ritenersi autonoma, con il vincolo della dichiarazione solo in presenza di superamento del limite minimo.

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