Il
30 giugno prossimo si materializza, per le imprese individuali, l’obbligo
di
dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC)
Con quest’ultima
tipologia di soggetti si chiude il cerchio dell’universo imprenditoriale che
deve essere dotato di tale nuovo sistema di “comunicazione”.
L’utilizzo
informatico, innovativo dal punto di visto operativo, ha la peculiarità di
trasmettere documenti e altro senza che ci si sposti dal proprio Ufficio e far “risparmiare”
il costo della raccomandata.
Il
legislatore, in sede di prima stesura della legge, pretese che TUTTE le aziende
iscritte nelle locali CCIAA e negli Ordini professionali si dotassero di questo
strumento per colloquiare oltre che tra loro anche e, soprattutto, con la
Pubblica Amministrazione.
Un
esempio di come i buoni principi siano sistematicamente travisati lo si
sintetizza con un caso pratico.
In
materia di contenzioso tributario il legislatore, in un primo tempo, richiese la
necessità di riportare, all’interno del ricorso, l’indirizzo di posta
elettronica certificata e il numero di fax del difensore pena la
nullità del ricorso stesso.
Questa
eccessiva penalizzazione è stata mitigata dall’art. 37 del dl n. 98/2011 che ora disciplina in modo diverso e propriamente con una sanzione pecuniaria l'omessa indicazione dell'indirizzo mail. Insomma si è passati dalla
nullità dell’atto a un più prosaico introito maggiorato (non fa mai male
incassare denari) di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Il
tutto sarebbe normale se le parti “in commedia” avessero pari dignità. La
realtà dei fatti è completamente diversa.
Continuando
nell’esempio di cui sopra, il professionista, invece, NON può inviare, tramite
la propria PEC la documentazione riguardante il ricorso né alla commissione
tributaria né, tantomeno, all’agenzia delle entrate.
Il difensore
sarà costretto per depositare compiutamente il ricorso, o recarsi di persona (con
aggravi di tempi e costi) ovvero spedire il tutto tramite doppia raccomandata
A.R. (attenzione in “plico aperto” senza busta) alle preposte segreterie.
La
beffa non finisce qui! La segreteria della Commissione tributaria, invece, invierà nella casella PEC del
professionista la cartolina di fissazione d’udienza con tutte le conseguenze del caso.
Al
mittente - Stato non importa sapere se quanto spedito telematicamente è stato effettivamente
letto. Per legge il libello inviato equivale a una formale ed ineccepibile notifica!
Il legislatore, lungimirante, ha così sdoppiato le posizioni: l’Ufficio può inviare ciò che vuole con la sicurezza che comunque vada ha dalla sua parte la legge che lo tutela; per il cittadino - suddito, invece,vi è l'obbligo di essere attrezzato per ricevere ciò che gli viene inviato ma non può fare lo stesso nei confronti della P.A. Il legislatore, al suddito, gli ha riservato il privilegio di utilizzare il borbonico mezzo della raccomandata con A.R. sempre attuale ovvero presentarsi di persona!
Il legislatore, lungimirante, ha così sdoppiato le posizioni: l’Ufficio può inviare ciò che vuole con la sicurezza che comunque vada ha dalla sua parte la legge che lo tutela; per il cittadino - suddito, invece,vi è l'obbligo di essere attrezzato per ricevere ciò che gli viene inviato ma non può fare lo stesso nei confronti della P.A. Il legislatore, al suddito, gli ha riservato il privilegio di utilizzare il borbonico mezzo della raccomandata con A.R. sempre attuale ovvero presentarsi di persona!
Ci
si chiede: se non si può spedire all’amministrazione pubblica la documentazione
a cosa serve la PEC? La risposta è univoca e non può che contribuire negativamente
e ulteriormente a far ritenere il nostro, un Paese ben lontano dalla civiltà,
soprattutto con riferimento a quella anglosassone.
Commenti
Posta un commento