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DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER AZIENDE SEMPLIFICATE


NUOVO REGIME DI CASSA: LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO




I co. dal 17 al 23 della Legge di Bilancio per il 2017 prevedono, a partire dall’1.1.2017, per i contribuenti in contabilità semplificata: che il reddito d’impresa e il valore della produzione netta (IRAP) sia determinato secondo il criterio di “cassa” in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria o che sono tali per natura.

Questo nuovo sistema di determinazione del reddito,(criterio di cassa) diventa il regime naturale per le imprese così dette semplificate (€ 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO SISTEMA DI DETERMNAZIONE DEL REDDITO.

Con le nuove regole, si parte dal presupposto che il reddito sul quale corrispondere le imposte, si ottenga mediante la differenza tra elementi positivi “percepiti” e spese “sostenute” nel periodo di riferimento. Pertanto, come già detto, il principio di cassa si sostituisce a quello di competenza. Al risultato che ne scaturisce,

·     si somma il valore dei beni relativi all’autoconsumo interno (valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore), i proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa;

·       e continueranno, invece, a formare il reddito di esercizio: le minusvalenze; le sopravvenienze; gli ammortamenti; gli accantonamenti di quiescenza e previdenza.

·     si continuerà a compensare le perdite con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma che non sono riportabili in quelli successivi.

STERILIZZAZIONE:

Per evitare duplicazioni d’imposizione, per effetto di passaggi da un regime (cassa a competenza o viceversa) all’altro, è previsto che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

ADEMPIMENTI CONTABILI:

Nascono due nuovi registri (cronologico  incassi) in cui bisognerà annotare, cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

a) il relativo importo;

b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;

c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Un altro registro, (cronologico pagamenti)  invece, deve essere adibito all’annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio.

Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ad esempio, ammortamenti, accantonamenti), l’annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come già oggi in essere, si gode di un maggior termine, essendo possibile tali registrazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sono previste due distinte agevolazioni in materia di tenuta dei registri.

La prima facoltà consiste nella possibilità di non essere costretti ad istituire i registri cronologici ma ci si può avvalere di quelli IVA, appositamente integrati. In tale ipotesi le annotazioni avverranno in questi registri (IVA) purché le operazioni non soggette a tale imposta, siano effettuate, separatamente (fatture emesse/corrispettivi e acquisti).  Se l’incasso o il pagamento non avviene nell’anno di registrazione, al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, dovrà essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.  In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

La seconda facoltà consiste nel poter determinare il reddito di esercizio secondo il principio della cosi detta registrazione che presume (presunzione legale) la data di registrazione dei documenti coincidente con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento a prescindere dalla data dell’effettivo movimento finanziario.

Per avvalersi di tale facoltà è necessario esercitare il diritto di opzione che è vincolante per almeno un triennio. In definitiva i contribuenti che si avvalgono di questa possibilità, continueranno a tenere i solo registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

Un’altra scelta è quella già prevista e che fa riferimento al modo di tenuta della contabilità che determina anche il metodo di tassazione. Infatti, il contribuente che è “semplificato” per natura, avvalendosi del cambio della contabilità da semplificata a partita doppia, continuerà a conteggiare il reddito secondo il principio della competenza economica.
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SCHEDA DI LETTURA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017  - NOVEMBRE 2016 - CAMERA DEI DEPUTATI  

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