NUOVO REGIME DI CASSA: LA DETERMINAZIONE
DEL REDDITO
I co. dal 17 al 23 della
Legge di Bilancio per il 2017 prevedono, a partire dall’1.1.2017, per i contribuenti in contabilità semplificata: che
il reddito d’impresa e il valore della produzione netta (IRAP) sia determinato
secondo il criterio di “cassa” in sostituzione
dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore
soltanto per i soggetti che opteranno
per la contabilità ordinaria o che sono tali per natura.
Questo nuovo sistema di
determinazione del reddito,(criterio di cassa) diventa il regime naturale per le imprese così dette semplificate (€
400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e €
700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
COSA CAMBIA CON IL NUOVO SISTEMA DI DETERMNAZIONE DEL
REDDITO.
Con le nuove regole, si
parte dal presupposto che il reddito sul quale corrispondere le imposte, si
ottenga mediante la differenza tra elementi positivi “percepiti” e spese “sostenute”
nel periodo di riferimento. Pertanto, come già detto, il principio di cassa si
sostituisce a quello di competenza. Al risultato che ne scaturisce,
· si somma il
valore dei beni relativi all’autoconsumo interno (valore normale dei beni
destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore), i proventi
derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa;
·
e continueranno,
invece, a formare il reddito di esercizio: le minusvalenze; le sopravvenienze; gli
ammortamenti; gli accantonamenti di quiescenza e previdenza.
· si continuerà a compensare
le perdite con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma che non
sono riportabili in quelli successivi.
STERILIZZAZIONE:
Per evitare duplicazioni
d’imposizione, per effetto di passaggi da un regime (cassa a competenza o
viceversa) all’altro, è previsto che i ricavi, i compensi e le spese che hanno
già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime
adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi.
ADEMPIMENTI CONTABILI:
Nascono due nuovi registri
(cronologico incassi) in cui
bisognerà annotare, cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun
incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità,
l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il
pagamento;
c) gli estremi della
fattura o altro documento emesso.
Un altro registro, (cronologico
pagamenti) invece, deve essere
adibito all’annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla data di
pagamento, le spese sostenute nell’esercizio.
Per gli altri componenti
positivi e negativi di reddito (ad esempio, ammortamenti, accantonamenti), l’annotazione
va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come già oggi in essere, si
gode di un maggior termine, essendo possibile tali registrazioni entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sono previste due
distinte agevolazioni in materia di tenuta dei registri.
La prima facoltà consiste nella possibilità di non essere costretti ad istituire i registri cronologici ma ci si
può avvalere di quelli IVA, appositamente integrati. In tale ipotesi le
annotazioni avverranno in questi registri (IVA) purché le operazioni non soggette
a tale imposta, siano effettuate, separatamente (fatture emesse/corrispettivi e
acquisti). Se l’incasso o il pagamento
non avviene nell’anno di registrazione, al posto delle singole annotazioni relative
ad incassi e pagamenti, dovrà essere riportato l’importo complessivo dei
mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si
riferiscono. In tal caso, i ricavi
percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri
stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento
contabile già registrato ai fini Iva.
La seconda facoltà consiste nel poter determinare il reddito di
esercizio secondo il principio della cosi detta
registrazione che presume (presunzione legale) la data di registrazione dei
documenti coincidente con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o
pagamento a prescindere dalla data dell’effettivo movimento finanziario.
Per avvalersi di tale
facoltà è necessario esercitare il
diritto di opzione che è vincolante per almeno un triennio. In definitiva i contribuenti che si avvalgono di questa
possibilità, continueranno a tenere i solo registri ai fini IVA senza operare
annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della
separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini
della suddetta imposta.
Un’altra scelta è quella
già prevista e che fa riferimento al modo di tenuta della contabilità che
determina anche il metodo di tassazione. Infatti, il contribuente che è
“semplificato” per natura, avvalendosi del cambio della contabilità da
semplificata a partita doppia, continuerà a conteggiare il reddito secondo il
principio della competenza economica.
--------------------
SCHEDA DI LETTURA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - NOVEMBRE 2016 - CAMERA DEI DEPUTATI
--------------------
SCHEDA DI LETTURA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - NOVEMBRE 2016 - CAMERA DEI DEPUTATI
Commenti
Posta un commento