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IRI NUOVA IMPOSTA



La nuova IRI (imposta sul reddito d’impresa)



Nasce il nuovo art. 55-bis TUIR e dal prossimo 01/01/2017 parte un ulteriore tipo di tassazione, quale nuovo regime fiscale per gli imprenditori individuali, (è prevista, altresì, per le aziende coniugali), le Snc e le Sas in regime di contabilità ordinaria. Possono utilizzare questo sistema SOLO le imprese in regime di contabilità ordinaria per natura o opzione. Anche le s.r.l. così dette “trasparenti” possono optare e avvalersi  delle disposizioni di cui al nuovo articolo 55-bis in alternativa alla trasparenza fiscale.


REQUISITI

Per accedere a tale regime di tassazione bisogna che i ricavi  siano gli stessi previsti per l’adozione delle ditte in semplificata ovverosia:

·       €. 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

·       €. 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

e che le stesse abbiano la contabilità ordinaria anche per opzione con conseguente tenuta dei seguenti libri e registri:

libro giornale – libro inventari – registri IVA – registro dei beni ammortizzabili  – scritture ausiliarie



COME FUNZIONA

La novità consiste nella tassazione. Essa avviene secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi d’ impresa (principio della competenza economica). Dal reddito d’impresa si possono detrarre:

le somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci entro i limiti dell’utile dell’esercizio e/o delle riserve di utili.

Il residuo importo che ne scaturisce non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore o collaboratore familiare/socio ma è assoggettato, a decorrere dal 01/01/2017, a tassazione “separata” con l’aliquota IRI del 24%.
Le somme che sono state prelevate sono tassate in via “ordinaria” (IRPEF) sul titolare o sui soci percettori in aggiunta agli altri redditi posseduti.

Dal reddito si detraggono le perdite residue dei periodi di imposta successivi.  Per determinare il tributo è importante contabilizzare i prelievi degli utili e delle riserve fatte dal titolare dell'impresa o dei soci delle società personali.


COME SI TASSA:

L’imposta del 24% sarà, quindi, applicata sul reddito d’impresa diminuito dei prelevamenti dell’utile e/o riserve da parte dell’imprenditore - collaboratore o socio, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati ad IRI. (tale operazione eviterà, così operando, duplicazioni d’imposta).

Può accadere che i redditi d’impresa superino l’utile conseguito, come precisato nella Relazione illustrativa - gli stessi “restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento, analogamente...alla tassazione IRES”.

Ai fini che qui interessa, è bene specificare che quando si parla di perdite residue queste fanno riferimento esclusivamente alla differenza (negativa) tra il reddito prodotto e le somme prelevate, un esempio chiarirà meglio la fattispecie:

  • nel 2017 reddito prodotto 100; somme prelevate 140. Per quest’anno non ci sarà alcun reddito da assoggettare ad IRI in quanto i prelevamenti sono maggiori del reddito, pertanto sarà l’imprenditore - familiari - soci a dichiarare nei loro modello unico gli importi prelevati a titolo di utile. Pertanto ai fini IRI il 2017 si chiude con una “PERDITA” di €. 40 (100 (reddito prodotto) -140 (prelevamenti);

  •  nel 2018 reddito prodotto 100; somme prelevate 50. Ai fini IRI l’importo da assoggettare sarà di €. 10 (reddito prodotto (100) - prelevamenti dell’anno (50) - perdita precedente (40) la differenza è €.10 sui quali la società pagherà il 24%, mentre  l’imprenditore - familiari - soci dichiareranno nei loro modello unico gli importi prelevati a titolo di utile.
 

La filosofia di tale nuova tassazione è di agevolare la permanenza degli utili nelle imprese in modo da capitalizzare il tessuto produttivo.
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SCHEDA DI LETTURA DELLA NUOVA IMPOSTA I.R.I. NOVEMBRE 2016 - CAMERA DEI DEPUTATI 






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