Passa ai contenuti principali

LA SRL A CAPITALE RIDOTTO


COME COSTITUIRE UNA SRL A CAPITALE RIDOTTO

Ieri abbiamo parlato della Srl Semplificata (1) ideata per le persone fisiche con età anagrafica, all’atto della costituzione, inferiore ai 35 anni.
Oggi parleremo delle Società a Responsabilità Limitata con capitale ridotto – Srlcr – (tale nuova tipologia di società è stata prevista dall’art. 44 del D.L. 83/2012). (2)

La novità principale consiste nel fatto che in questa società possono essere soci persone con più di 35 anni, versando solo un euro di capitale fino a raggiungere un massimo di 9.999,00 euro.

Le due società apparentemente similari, di fatto hanno precise e diverse peculiarità.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE DUE SOCIETA’
SRL SEMPLIFICATA (SRLS)
SRL A CAPITALE RIDOTTO (SRLCR)





COSTITUZIONE

A) E’ previsto l’atto pubblico e deve contenere gli stessi elementi previsti dall’art. 2436 bis c. 2 c.c.
B) Il modello statutario DEVE essere quello previsto dal Ministero.
Nella denominazione dove specificarsi che si tratta di SRL Semplificata.


A) Può essere costituita con contratto o atto unilaterale. E’ previsto l’atto pubblico e deve contenere gli stessi elementi previsti dall’art. 2436 bis c. 2 c.c.
B) Non è prevista alcuna forma specifica di modello di statuto predisposto del Ministero.










SPESE
Per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono esenti da imposta di registro (attualmente168 Euro),
né dai diritti camerali di prima iscrizione (circa 200 Euro) e annuali, né dai tributi per l'apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse.
La costituzione della società a capitale ridotto deve avvenire esclusivamente ad opera di un notaio. Non sono previste esenzioni tributarie  e non è previsto che il notaio presti la propria attività gratuitamente. Infatti l’art. 44 non precisa alcuna esenzione dal pagamento delle spese per diritti di bollo e di segreteria o degli oneri notarili, ai fini della redazione dell’atto costitutivo della società e della successiva iscrizione nel registro delle imprese, così come invece sancito per la s.r.l.s.




AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione della società è consentita SOLO ai soci.
L’amministrazione della società è consentita anche ad un amministratore esterno alla società






ETA’
Tutti i soci DEVONO avere un’età inferiore ai
 35 anni. Nel caso in cui un socio superi detto limite, dovrà uscire dalla società oppure la società dovrà essere trasformata in una SRLCR o srl ordinaria o altro tipo di società.



Tutti i soci DEVONO avere, all’atto della costituzione un’età superiore ai 35 anni.


Scopo del legislatore nell’istituire la SRLcr è di consentire una continuità alle Srl Semplificate, nel momento in cui l’età dei soci oltrepassa la fatidica soglia dei 35 anni.



Commenti

Post popolari in questo blog

FINANZIAMENTO SOCI A COOPERATIVA

Le problematiche che attengono alla concessione di un finanziamento da parte dei soci di una società cooperativa sono diverse, a secondo che si tratti dell’aspetto civilistico, fiscale e contabile. Qui si prende in esame il solo caso di versamenti fruttiferi di interessi con obbligo di restituzione da parte della società. CIVILISTICO: I prestiti effettuati dai soci con obbligo di restituzione sono inquadrabili tra le fattispecie cui si rende applicabile la disciplina del contratto di mutuo artt. da 1813 a 1822 c.c.. I versamenti a tale titolo, rappresentano un debito della società verso il socio e, in sede di bilancio, vanno pertanto rappresentati nel passivo dello Stato Patrimoniale (D3 – debiti verso soci per finanziamenti).  Postergazione: L’art. 2467, co. 1, c.c. modificato a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6. prevede che “ il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato ri...

ANTIRICICLAGGIO - FISCO - REDDITEST

CONSIDERAZIONI SULL’USO DEL CONTANTE. I politici nostrani hanno imparato che profferendo la taumaturgica frase “lo vuole l’Europa”, infilano nelle leggi nostrane di tutto, facendosi scudo dell’Europa (non avendo il coraggio “elettorale” di esporsi mettendoci il loro bel faccione). Uno dei casi di cui sopra è la legge che impone la limitazione dell’uso del contante alla ridicola somma di euro 1.000,00. Non è intendimento tediare il lettore con articoli e commi, c’è solo da dire che  la limitazione all’uso del contante nacque (1991) per contrastare il riciclaggio di denaro “sporco”.  Altre nazioni come la  Germania e l’Olanda NON hanno posto  alcun limite all’utilizzo del contante.  La  Gran Bretagna:  nessun limite, ma da poco tempo per le operazioni tra privati ha vietato l’uso della banconota da 500 sterline - il  Belgio  ha   vietato l’uso del contante per importi superiori a Euro...

HOME PAGE DEL BLOG DI FELICE RUSSO

Questo blog  nasce dalla voglia di comunicare, alla maggior parte dei visitatori,  situazioni e fatti che attengono ai fatti quotidiani e alla vita politica, economica e fiscale dell'Italia. Sono riportate situazioni reali che serviranno a meglio comprendere la complessità del popolo italico, il tutto in forma anche scherzosa, sicuramente non saranno dei "trattati" di economia o elucubrazioni varie.  Si parla di politica, fisco, giustizia e anche argomenti di ogni i giorni, insomma tutto quanto può innescare una discussione seria e civile con tutti coloro che avranno qualcosa da dire, anche con quelli che dissentiranno. Si cercherà di scrivere in modo succinto, perché è notorio che dopo la lettura di poche righe si tende a "chiudere" la pagina che si sta scorrendo. Per cui, immediatamente vi lascio e mi auguro che saremo in tanti a leggere e  scambiare pareri.  Felice Russo             ...