COME COSTITUIRE UNA SRL A CAPITALE RIDOTTO
Ieri abbiamo parlato della Srl Semplificata (1) ideata per
le persone fisiche con età anagrafica, all’atto della costituzione, inferiore
ai 35 anni.
Oggi parleremo delle Società a Responsabilità
Limitata con capitale ridotto – Srlcr – (tale nuova tipologia
di società è stata prevista dall’art. 44 del D.L. 83/2012). (2)
La novità principale consiste nel fatto che in questa società
possono essere soci persone con più di 35 anni,
versando solo un euro di capitale fino a
raggiungere un massimo di 9.999,00 euro.
Le due società apparentemente similari, di fatto hanno precise e
diverse peculiarità.
PRINCIPALI
DIFFERENZE TRA LE DUE SOCIETA’
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SRL
SEMPLIFICATA (SRLS)
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SRL A CAPITALE RIDOTTO (SRLCR)
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COSTITUZIONE
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A) E’ previsto l’atto pubblico e deve contenere gli stessi
elementi previsti dall’art. 2436 bis c. 2 c.c.
B) Il modello statutario DEVE essere quello previsto dal
Ministero.
Nella denominazione dove
specificarsi che si tratta di SRL Semplificata.
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A) Può
essere costituita con contratto o atto unilaterale. E’ previsto l’atto
pubblico e deve contenere gli stessi elementi previsti dall’art. 2436 bis c.
2 c.c.
B) Non è
prevista alcuna forma specifica di modello di statuto predisposto del
Ministero.
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SPESE
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Per la
stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili. L'atto
costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta
di bollo e da diritti di segreteria ma non sono esenti da imposta di registro
(attualmente168 Euro),
né dai
diritti camerali di prima iscrizione (circa 200 Euro) e annuali, né dai
tributi per l'apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse.
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La costituzione della società a capitale ridotto deve avvenire
esclusivamente ad opera di un notaio. Non sono previste esenzioni
tributarie e non è previsto che il notaio presti la propria
attività gratuitamente. Infatti l’art. 44 non precisa alcuna esenzione
dal pagamento delle spese per diritti di bollo e di segreteria o degli oneri
notarili, ai fini della redazione dell’atto costitutivo della società e della
successiva iscrizione nel registro delle imprese, così come invece sancito
per la s.r.l.s.
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AMMINISTRAZIONE
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L’amministrazione
della società è consentita SOLO ai soci.
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L’amministrazione
della società è consentita anche ad un amministratore esterno alla società
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ETA’
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Tutti i
soci DEVONO avere un’età inferiore
ai
35 anni. Nel caso in cui un socio superi
detto limite, dovrà uscire dalla società oppure la società dovrà essere
trasformata in una SRLCR o srl ordinaria o altro tipo di società.
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Tutti i soci DEVONO
avere, all’atto della costituzione un’età superiore ai 35 anni.
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Scopo del legislatore nell’istituire la SRLcr è di consentire una
continuità alle Srl Semplificate, nel momento in
cui l’età dei soci oltrepassa la fatidica soglia dei 35 anni.
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