LA NUOVA NORMATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI
PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
Il decreto
legislativo n. 192 del 09/11/12 stabilisce che, dal 1° gennaio 2013, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento
di un prezzo” devono essere pagati normalmente entro 30 giorni dalla data
di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei servizi, trascorso tale termine saranno
applicati gli interessi di mora.
ESCLUSIONI
non trovano
applicazione alle predette norme:
a) i debiti
oggetto di procedure concorsuali aperte
a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate
alla ristrutturazione del debito;
b)
pagamenti effettuati a titolo
di risarcimento del
danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un
assicuratore.»;
SPECIFICAZIONI DEI
TERMINI USATI
Il
legislatore ha chiarito, nel contesto normativo, le voci usate. Vediamo quali
sono e come sono state individuate:
§ le "transazioni commerciali": sono i
contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento
di un prezzo”;
§ la "pubblica
amministrazione": sono le amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e ogni altro soggetto,
allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina
di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
§ "imprenditore": è ogni
soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
§ "interessi
moratori": sono gli interessi
legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese.
Gli
interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di
mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare
un tasso di
interesse diverso, nei
limiti previsti dall'articolo 7.
§ "interessi legali di mora":
sono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un
tasso che è pari
al tasso di
riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
§ "tasso di riferimento": è il tasso
di interesse applicato dalla Banca centrale
europea (BCE) alle sue
più recenti operazioni
di rifinanziamento principali. Il tasso di riferimento è così
determinato:
a)
per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore
il 1° gennaio di quell'anno;
b)
per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in
vigore il 1° luglio di quell'anno. E’ il Ministero dell'economia e delle
finanze che darà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
quinto giorno lavorativo
di ciascun semestre solare.
§ "importo dovuto": è la somma
che doveva essere pagata entro il
termine contrattuale o legale di
pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli
oneri applicabili indicati
nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»
DECORRENZA INTERESSI:
REGOLA GENERALE
L’art. 4
del decreto prevede che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria
la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento.
Ai fini
della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti
termini:
a)
trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o
di una richiesta
di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno
effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica
formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b)
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei
servizi, quando non è
certa la data
di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c)
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi,
quando la data in cui il debitore riceve
la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d)
trenta giorni dalla data dell'accettazione o
della verifica eventualmente previste
dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della
conformità della merce o dei servizi
alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca
non successiva a tale
data.
ECCEZIONI APPLICAZIONE
INTERESSI
Nelle
transazioni commerciali tra imprese
le parti
possono pattuire un termine per il
pagamento superiore al comma
2. Per termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente
iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Nelle
transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le
parti possono pattuire, purché in modo
espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto,
quando ciò sia giustificato dalla
natura o dall'oggetto
del contratto o dalle
circostanze esistenti al
momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di
cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni.
La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
I termini
di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le
imprese pubbliche che sono
tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al
decreto legislativo 11
novembre 2003, n. 333;
b) per gli
enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati
debitamente riconosciuti a tale fine.
Resta ferma
la facoltà delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In
tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti
dal presente decreto sono calcolati
esclusivamente sulla base
degli importi scaduti.»
Resta ferma
la facoltà delle parti di
concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora
una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento
previsti dal decreto sono
calcolati esclusivamente sulla
base degli importi scaduti.»
CASI PARTICOLARI
Quando è
prevista una procedura
diretta ad accertare
la conformità della merce o dei servizi
al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna
della merce o
della prestazione del
servizio, salvo che
sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto
nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo
per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve sempre essere
provato per iscritto.
RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUERO.
L’art. 6
del decreto specifica che nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha
diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero
delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore
spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo
forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento
del danno. E' fatta salva
la prova del
maggior danno, che
può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»
L’Art. 7 disciplina i casi di (Nullità).
Le
clausole relative al
termine di pagamento, al saggio
degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque
titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano
gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339(1)
e 1419(2), secondo comma, del
codice civile. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto
riguardo a tutte le circostanze del caso, tra
cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in
contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la
natura della merce
o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza
di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di
mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di
risarcimento per i costi di recupero.
Si considera
gravemente iniqua la
clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.
Non è ammessa prova contraria. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola
che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
Nelle
transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla
la clausola avente
ad oggetto la predeterminazione o la modifica
della data di
ricevimento della fattura. La
nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.
E’
specificato, inoltre, al comma 1, la lettera
a) dell'articolo 8 che il giudice deve “accertare la grave iniquità,
ai sensi dell'articolo
7, le condizioni generali concernenti il
termine di pagamento,
il saggio degli interessi moratori o il
risarcimento per i
costi di recupero e di inibirne
l'uso.»
Castelfranco
Emilia (MO) 22 gen. 13
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(1)Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti
dalla legge [o da
norme corporative],sono di diritto inseriti
nel contratto, anche
in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
(2)La nullità di singole clausole non importa la
nullità del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative.
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