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IL NUOVO REDDITOMETRO:LA PROCEDURA


                             Il  Nuovo redditometro: la procedura

                                                                    Premessa

L'art. 38 del D.P.R. 600/73 stabilisce che, il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall'Agenzia delle Entrate mediante il c.d. "redditometro", che consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull'assunto, in base al quale l'entità delle spese sostenute nel corso dell'anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.
L'art. 22 del D.L. 31.05.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del "redditometro".
Con il D.M. 24.12.2012 sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina e l'Agenzia delle Entrate, con le circ. 31.07.2013 n. 24 e 11.03.2014 n. 6, ha fornito numerosi chiarimenti ufficiali sull'ambito applicativo del c.d. "nuovo redditometro".
Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:
ü  è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall'Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
ü  opera solo a partire dai controlli sull'anno 2009, in quanto per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti presuntivi di reddito disciplinati dal D.M. 10.09.92 (c.d. "vecchio redditometro"). 
Procedimento
L'Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, procedere subito con la notifica dell'avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo, instaurare un preventivo contraddittorio.
In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l'accertamento, siccome il contribuente può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l'entità del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.
Se viene notificato l'accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall'Agenzia delle Entrate.
È importante rammentare che nell'accertamento vanno indicati i motivi per cui le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.
Il contraddittorio verrà focalizzato:
ü  sui dati "certi" così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;
ü  sulle spese presunte legate al mantenimento di beni nella disponibilità del contribuente;
ü  sull'eventuale "fitto figurativo";
ü  sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell'anno;
ü  sulla quota di risparmio formatasi nell'anno. 
Notifica dell’invito a comparire
Il primo momento di confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente si ha mediante la notifica dell'invito a comparire.
Tramite tale atto, il contribuente viene invitato, appunto, a comparire per fornire dati e notizie rilevanti, nonché per esibire documenti relativamente alle spese sostenute nel corso dell'anno, o alle spese presunte dal D.M. 24.12.2012, relative al mantenimento di beni nella sua disponibilità, come autovetture, natanti e immobili.
Ricevuto l'invito a comparire, il contribuente ha l'obbligo di presentarsi alla data fissata per l'incontro e, se le giustificazioni che egli adduce vengono ritenute persuasive, la pratica potrà subito essere archiviata. 
Occorre evidenziare che:
ü  la mancata comparizione del contribuente può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro;
ü  in linea di principio, i documenti che non vengono prodotti a seguito di circostanziata e specifica richiesta contenuta nell'invito, non potranno più essere utilizzati in momenti procedimentali successivi (ciò non succede se nell'invito è presente un generico invito a produrre documenti idonei a giustificare la totalità delle spese sostenute).
Notifica dell’invito al contradditorio
Dopo l'invito a comparire, se il contribuente non ha fornito giustificazioni sul "come" è stato in grado di sostenere determinate spese oppure le ha fornite ma non sono state ritenute idonee per archiviare la pratica, verrà emesso un invito al contraddittorio, finalizzato all'accertamento con adesione.
Nell'invito sono contenute le imposte che si presumono evase.
Il contribuente, nel momento in cui riceve l'invito, può accettare integralmente la pretesa e, in tal caso:
ü  bisogna pagare gli importi richiesti a titolo di imposta, anche in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia;
ü  le sanzioni da infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggiore imposta) sono ridotte a un sesto del minimo.
Questa possibilità dovrebbe essere presa in considerazione solo quando sia difficile giustificare l'incoerenza tra reddito dichiarato e spese sostenute. Nelle altre ipotesi, può essere proficuo tentare la via dell'adesione e/o del ricorso, in modo da poter contestare l'entità del reddito presunto dall'Agenzia delle Entrate.
Nell'invito a comparire è fissata la data per il secondo confronto tra le parti, ove è possibile definire la vertenza con l'ufficio, eventualmente concordando una riduzione di quanto richiesto.
In tal caso, le somme possono essere pagate anche in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia, e le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale. 
Notifica dell’accertamento
Se l'Agenzia delle Entrate e il contribuente non sono riusciti a trovare un accordo, viene notificato l'avviso di accertamento, che contiene l'intimazione al pagamento delle somme pretese.
Ove venga proposto ricorso occorre pagare, entro 60 giorni dalla notifica, un terzo degli importi richiesti a titolo di imposta.
Bisogna mettere in risalto che, ricevuto l'accertamento, il contribuente può:
ü  prestare acquiescenza, fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni se versa le somme entro 60 giorni, anche in forma rateale senza prestare alcuna garanzia;
ü  definire le sole sanzioni fruendo della loro riduzione a un terzo, potendo ricorrere per la sola imposta (gli interi importi richiesti a titolo di sanzione devono essere versati entro 60 giorni);
ü  presentare ricorso (dopo la notifica del ricorso, le parti possono definire la vertenza tramite conciliazione giudiziale, potendo negoziare la pretesa, e in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia);
ü  se gli importi richiesti a titolo di imposta non sono superiori a 20.000,00 euro, notificare il reclamo e stipulare, prima di trovarsi di fronte al giudice, un accordo di mediazione, con possibilità di negoziare la pretesa (in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia)
Difesa del contribuente
Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato dall'Agenzia delle Entrate:
ü  non sussiste;
ü  oppure sussiste, ma in misura inferiore.

A tal fine, bisogna documentare il possesso di:
ü  redditi esenti totalmente o parzialmente, come alcune tipologie di borse di studio o i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri;
ü  redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come gli interessi attivi bancari, i dividendi derivanti da partecipazioni "non qualificate", i proventi dei fondi comuni di investimento;
ü  redditi soggetti a imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di Stato e su altre obbligazioni, i proventi derivanti da gestioni patrimoniali individuali;
ü  redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (si può trattare di somme non soggette a tassazione nei confronti del contribuente accertato, come i prestiti di amici o di familiari, il tutto debitamente documentato);
ü  redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta. 
Oltre a ciò, è possibile censurare:
  •   la possibilità di utilizzo del c.d. "redditometro", dimostrando la mancanza dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato;
  • che il bene ritenuto nella disponibilità del contribuente è in realtà nella disponibilità di terzi (potrebbe essere l'ipotesi in cui il contribuente accertato è un semplice "prestanome");
  • che l'incremento patrimoniale in realtà non è avvenuto a titolo oneroso ma a titolo gratuito (si pensi all'ipotesi della simulazione).

Sullo stesso argomento vedi anche: La carica dei 20.000.

26.03.14


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