Il Nuovo
redditometro: la procedura
Premessa
L'art. 38 del D.P.R. 600/73 stabilisce che,
il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato
dall'Agenzia delle Entrate mediante il c.d. "redditometro", che
consiste in una quantificazione presuntiva del reddito fondata sull'assunto, in
base al quale l'entità delle spese sostenute nel corso dell'anno dal
contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.
L'art. 22 del D.L. 31.05.2010 n. 78, conv.
L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del
"redditometro".
Con il D.M. 24.12.2012 sono state emanate
le disposizioni attuative della nuova disciplina e l'Agenzia delle Entrate, con
le circ. 31.07.2013 n. 24 e 11.03.2014 n. 6, ha fornito numerosi chiarimenti
ufficiali sull'ambito applicativo del c.d. "nuovo redditometro".
Si evidenzia che tale tipologia di
accertamento:
ü è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal
contribuente e quello accertato dall'Agenzia delle Entrate sussiste, anche per
un solo anno, uno scostamento del 20%;
ü opera solo a partire dai controlli sull'anno 2009, in quanto
per le annualità precedenti trovano ancora applicazione i coefficienti
presuntivi di reddito disciplinati dal D.M. 10.09.92 (c.d. "vecchio
redditometro").
Procedimento
L'Agenzia delle Entrate non può, una volta
esaminata la posizione fiscale del contribuente, procedere subito con la
notifica dell'avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo,
instaurare un preventivo contraddittorio.
In virtù di ciò, non è automatico che
dal controllo scaturisca l'accertamento, siccome il contribuente può, ancor
prima di tale momento, dimostrare che l'entità del reddito dichiarato è
coerente con le spese a vario titolo sostenute.
Se viene notificato l'accertamento, rimane
impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria,
contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall'Agenzia
delle Entrate.
È importante rammentare che
nell'accertamento vanno indicati i motivi per cui le deduzioni difensive del
contribuente non sono state condivise dal funzionario.
Il contraddittorio verrà focalizzato:
ü sui dati "certi" così come risultanti dalle banche
dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in
discussione;
ü sulle spese presunte legate al mantenimento di beni nella
disponibilità del contribuente;
ü sull'eventuale "fitto figurativo";
ü sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell'anno;
ü sulla quota di risparmio formatasi nell'anno.
Notifica dell’invito a comparire
Il primo momento di confronto tra Agenzia
delle Entrate e contribuente si ha mediante la notifica dell'invito a
comparire.
Tramite tale atto, il contribuente viene invitato,
appunto, a comparire per fornire dati e notizie rilevanti, nonché per esibire
documenti relativamente alle spese sostenute nel corso dell'anno, o alle spese
presunte dal D.M. 24.12.2012, relative al mantenimento di beni nella sua
disponibilità, come autovetture, natanti e immobili.
Ricevuto l'invito a comparire, il
contribuente ha l'obbligo di presentarsi alla data fissata per l'incontro e, se
le giustificazioni che egli adduce vengono ritenute persuasive, la pratica
potrà subito essere archiviata.
Occorre evidenziare che:
ü la mancata comparizione del contribuente può comportare
l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro;
ü in linea di principio, i documenti che non vengono prodotti a
seguito di circostanziata e specifica richiesta contenuta nell'invito, non
potranno più essere utilizzati in momenti procedimentali successivi (ciò non succede se nell'invito è presente un generico invito a
produrre documenti idonei a giustificare la totalità delle spese sostenute).
Notifica dell’invito al contradditorio
Dopo l'invito a comparire, se il
contribuente non ha fornito giustificazioni sul "come" è stato in
grado di sostenere determinate spese oppure le ha fornite ma non sono state
ritenute idonee per archiviare la pratica, verrà emesso un invito al
contraddittorio, finalizzato all'accertamento con adesione.
Nell'invito sono contenute le imposte che
si presumono evase.
Il contribuente, nel momento in cui riceve
l'invito, può accettare integralmente la pretesa e, in tal caso:
ü bisogna pagare gli importi richiesti a titolo di imposta, anche
in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia;
ü le sanzioni da infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della
maggiore imposta) sono ridotte a un sesto del minimo.
Questa possibilità dovrebbe essere presa in
considerazione solo quando sia difficile giustificare l'incoerenza tra reddito
dichiarato e spese sostenute. Nelle altre ipotesi, può essere proficuo tentare
la via dell'adesione e/o del ricorso, in modo da poter contestare l'entità del
reddito presunto dall'Agenzia delle Entrate.
Nell'invito a comparire è fissata la data
per il secondo confronto tra le parti, ove è possibile definire la vertenza con
l'ufficio, eventualmente concordando una riduzione di quanto richiesto.
In tal caso, le somme possono essere pagate
anche in forma rateale senza la necessità di prestare alcuna garanzia, e le
sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale.
Notifica dell’accertamento
Se l'Agenzia delle Entrate e il
contribuente non sono riusciti a trovare un accordo, viene notificato l'avviso
di accertamento, che contiene l'intimazione al pagamento delle somme pretese.
Ove venga proposto ricorso occorre pagare,
entro 60 giorni dalla notifica, un terzo degli importi richiesti a titolo di
imposta.
Bisogna mettere in risalto che, ricevuto
l'accertamento, il contribuente può:
ü prestare acquiescenza,
fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni se versa le somme entro 60
giorni, anche in forma rateale senza prestare alcuna garanzia;
ü definire le sole sanzioni fruendo della loro riduzione a un
terzo, potendo ricorrere per la sola imposta
(gli interi importi richiesti a titolo di sanzione devono essere versati entro
60 giorni);
ü presentare ricorso (dopo
la notifica del ricorso, le parti possono definire la vertenza tramite
conciliazione giudiziale, potendo negoziare la pretesa, e in tal caso le
sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente
senza garanzia);
ü se gli importi richiesti a titolo di imposta non sono superiori
a 20.000,00 euro, notificare il reclamo e stipulare, prima di trovarsi di
fronte al giudice, un accordo di mediazione, con possibilità di negoziare la
pretesa (in tal caso le sanzioni sono
ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza
garanzia)
Difesa del contribuente
Il contribuente può dimostrare che il
maggior reddito determinato dall'Agenzia delle Entrate:
ü non sussiste;
ü oppure sussiste,
ma in misura inferiore.
A tal fine, bisogna documentare il possesso
di:
ü redditi esenti totalmente o parzialmente, come alcune tipologie di borse di studio o i redditi di lavoro
dipendente dei frontalieri;
ü redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come gli interessi attivi bancari, i dividendi derivanti da
partecipazioni "non qualificate", i proventi dei fondi comuni di
investimento;
ü redditi soggetti a imposta sostitutiva, come gli interessi sui
titoli di Stato e su altre obbligazioni, i
proventi derivanti da gestioni patrimoniali individuali;
ü redditi legalmente esclusi dalla formazione della base
imponibile (si può trattare di somme non
soggette a tassazione nei confronti del contribuente accertato, come i prestiti
di amici o di familiari, il tutto debitamente documentato);
ü redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo
d'imposta.
Oltre a ciò, è possibile censurare:
- la possibilità di utilizzo del c.d. "redditometro", dimostrando la mancanza dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato;
- che il bene ritenuto nella disponibilità del contribuente è in realtà nella disponibilità di terzi (potrebbe essere l'ipotesi in cui il contribuente accertato è un semplice "prestanome");
- che l'incremento patrimoniale in realtà non è avvenuto a titolo oneroso ma a titolo gratuito (si pensi all'ipotesi della simulazione).
Sullo stesso argomento vedi anche: La carica dei 20.000.
26.03.14
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