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ROTTAMAZIONE RUOLI ESATTORIALI


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ROTTAMAZIONE CARTELLE
 Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
(in SO n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282).


Quali ruoli possono essere oggetto di rottamazione:
Si possono sanare le cartelle relative a tasse dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA (non all’importazione), multe stradali.
Possono aderire alla procedura anche i contribuenti che stanno effettuando un pagamento rateale delle tasse o multe
(se in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre). In questo caso, i maggiori importi già versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva gli sconti della rottamazione, non sono restituiti.
Definizione agevolata estesa anche agli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps – Il Modello chiarisce alla nota 3 che la locuzione cartelle/avvisi ricomprende sia le cartelle di pagamento, che gli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito dell’Inps. Anche in questo caso è necessario che l'affidamento in carico all'agente della riscossione preposto stato effettuato entro il 31/12/2016.
Cosa si paga:
Il Legislatore ha inteso poi chiarire che rimane fermo il pagamento integrale delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi, oltre che degli aggi maturati su tali somme e delle somme dovute quale rimborso delle spese esecutive.
Calcolo interessi:
Nel testo del Decreto fiscale, come convertito, viene per la prima volta individuato nel 1 agosto 2017 il dies a quo per il calcolo degli interessi che saranno dovuti sulle rate nelle quali sarà dilazionato il pagamento.
Comunicazione dei carichi affidati nel 2016 e non “notificati”
Ricollegandosi all’estensione della disciplina anche ai ruoli affidati nel 2016, è previsto che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avviserà i contribuenti dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulti non ancora notificata la cartella di pagamento o l’avviso di presa in carico delle somme per la riscossione ovvero ex art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78/2010 ovvero l’avviso di addebito delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS
E’ anche possibile rottamare solo una parte della cartella o dell’avviso?
Altro chiarimento rinvenibile nel Modello di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento ex art. 6, D.L. 193/2016 riguarda la possibilità di rottamare solo in parte una cartella di pagamento (ad es. un ruolo che contenga IVA e IRPEF: si può definire la sola IVA e continuare il contenzioso per l’IRPEF).
È possibile definire anche i debiti derivanti da precedenti dilazioni, sia decadute sia pendenti. Solo per le rateazioni pendenti, inoltre, sussiste l’obbligo del pagamento delle rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.


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ATTENZIONE!! nel caso in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione, abbia già raggiunto l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 21 aprile. Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo avviate.
Se si salta anche una sola rata, oppure non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione.


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Come fare:
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:


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Le scadenze La prima questione che merita di essere analizzata riguarda i tempi post presentazione dell’istanza. Essa, come noto, va presentata entro il 21.04.2017 con il modello modulo DA1. Una volta presentata la domanda ad Equitalia Servizi di riscossione sarà comunicato direttamente al contribuente entro il 15 giugno 2017  l’ammontare complessivo delle somme dovute Equitalia, il numero di rate e le scadenze dovute.
Rimane il vincolo di versare almeno il 70% delle somme dovute entro il prossimo 31 dicembre 2017. E ciò, evidentemente, non aiuta i contribuenti che hanno debiti molto alti.
Il pagamento dovrà essere effettuato durante il 2017 ed il 2018 in rate di pari importo distribuite come segue:
  • 70% entro la fine del 2017 (con scadenza rate fissata per luglio, settembre e novembre);
  • 30% entro settembre del 2018 (con scadenza rate fissata per aprile e settembre).
Nel Modello il contribuente deve indicare come procederà al versamento delle somme dovute, ossia unica rata o pagamento rateale. In caso di pagamento rateale, il contribuente può scegliere se pagare in due, o più rate fino ad un massimo di cinque.
Quindi chi opta per le cinque rate deve effettuare il pagamento dell’ultima rata entro il 30.09.2018.   


              QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SCADENZE





            Unica soluzione

scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto)


                 5 rate

scadenze rate:
- luglio 2017 (24% del dovuto),
- settembre 2017 (23% del dovuto),
- novembre 2017 (23% del dovuto),
- aprile 2018 (15% del dovuto)
- settembre 2018 (15% del dovuto)










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E’ possibile pagare anche in rate minori di cinque. Possibili soluzioni:
 DUE RATE:
In particolare, se si opta per il pagamento in due rate, le possibilità sono alternativamente:
- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 settembre 2018.
TRE RATE:
- prima rata (70%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e terza rata (15%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;
QUATRO RATE:
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre 2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30 settembre 2018;
- prima rata (24%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (23%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (23%) entro il 30 novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima rata (24%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (23%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (23%) entro il 30 novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il 30 settembre 2018.
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Scarica il modello DA1 (reso completamente editabile).

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ALCUNI QUESITI TRA I PIU’ RICORRENTI.


D. Che cosa accade se si smette di pagare la rottamazione dopo aver versato una o più rate ?
R. Tutto l’impianto “agevolativo” si perfeziona e si concretizza con il pagamento della prima rata. Qualora il pagamento della prima o unica rata non avvenisse ovvero si manifestasse con il ritardo anche di UN SOLO giorno si decade. In questo caso l’esattore riprenderà il debito iniziale delle cartelle (comprese sanzioni e interessi di mora) per le quali è stata chiesta la rottamazione, decurtando gli importi versati. Se fossero iniziate delle azioni esecutive, potranno essere riprese.

D. Chi ha una rateizzazione decaduta può avvalersi della rottamazione ?
R. A tal riguardo bisogna verificare le date.
E’ possibile aderire alla rottamazione se la decadenza è avvenuta prima del 24 ottobre 2016 (giorno di entrata in vigore del decreto sulla rottamazione). Se la decadenza dal beneficio della rateazione non è stata formalizzata da Equitalia è importante che la data di concessione della dilazione sia stata concessa prima del 22 ottobre 2015. Tale data si ricava, indirettamente, dal fatto che la decadenza si manifesta con il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Per le rateizzazioni accordate dopo tale data, la decadenza avviene con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

D. Se vi sono ricorsi o giudizi pendenti bisogna rinunciare ?
 R. La domanda di adesione alla rottamazione comporta anche la rinuncia a ricorsi o giudizi eventualmente pendenti in qualsiasi grado (primo grado, appello, cassazione). La rinuncia opera SOLO per i ruoli e tutti gli atti di cui si è chiesta la rottamazione. E’, infatti, possibile RICORRERE contro le cartelle, accertamenti, sanzioni che NON sono state oggetto di rottamazione.

D. Che cosa accade se, in presenza di domanda di rottamazione non si paga neanche la prima rata ?
R. Sin dall’inizio è sempre stato affermato il principio che la rottamazione si perfeziona e si formalizza con il pagamento della prima rata; quindi la mancata osservanza di tale obbligo non produce nulla di particolare in quanto Equitalia, trascorso il termine per il pagamento della prima rata riproporrà il debito iniziale delle cartelle per le quali è stata chiesta la rottamazione e potrà riprendere le azioni esecutive.
La ratio risiede nel fatto che richiesta è presentata dal contribuente quando ancora NON conosce il carico EFFETTIVO della rottamazione per cui non è in grado di valutare se potrà sostenere il nuovo impegno finanziario.

D. Che cosa succede se si chiede la “rottamazione” avendo in corso un pagamento rateale e non si paga la PRIMA RATA?
R. Nel caso in cui il contribuente, dopo aver presentato domanda di adesione alla rottamazione ed aver ricevuto la risposta positiva da Equitalia, decidesse di non aderire e quindi di non pagare la prima rata della rottamazione, può riprendere il pagamento della dilazione originaria, senza che nel frattempo possa essere considerato moroso. Al contrario, una volta versata la prima rata, per espressa previsione legislativa, la rateizzazione pregressa decade irreversibilmente.

23.03.2017
 

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