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ROTTAMAZIONE
CARTELLE
Decreto
Legge n. 193 del 22/10/2016
convertito con modificazioni dalla L. 1
dicembre 2016, n. 225
(in SO n. 53, relativo alla G.U.
02/12/2016, n. 282).
Quali
ruoli possono essere oggetto di rottamazione:
Si possono sanare le cartelle relative
a tasse dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA (non all’importazione), multe
stradali.
Possono aderire alla
procedura anche i contribuenti che stanno effettuando un pagamento rateale
delle tasse o multe
(se in regola con le rate che
scadono fra
ottobre e dicembre). In questo caso, i maggiori importi già
versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva
gli sconti della rottamazione, non sono restituiti.
Definizione agevolata estesa anche
agli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e
Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps – Il Modello chiarisce alla nota
3 che la locuzione cartelle/avvisi ricomprende sia le cartelle di
pagamento, che gli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate/Dogane
e Monopoli e gli avvisi di addebito
dell’Inps. Anche in questo caso è necessario che l'affidamento in
carico all'agente della riscossione preposto stato effettuato entro il 31/12/2016.
Cosa
si paga:
Il Legislatore ha inteso poi
chiarire che rimane fermo il pagamento integrale delle somme affidate
all’agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi, oltre che
degli aggi maturati su tali somme e delle somme dovute quale rimborso delle
spese esecutive.
Calcolo
interessi:
Nel testo del Decreto fiscale, come
convertito, viene per la prima volta individuato nel 1 agosto 2017 il dies
a quo per il calcolo degli interessi che saranno dovuti sulle rate nelle
quali sarà dilazionato il pagamento.
Comunicazione dei carichi affidati
nel 2016 e non “notificati”
Ricollegandosi all’estensione della
disciplina anche ai ruoli affidati nel 2016, è previsto che entro il 28 febbraio
2017,
l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avviserà i contribuenti dei
carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre
2016, gli risulti non ancora notificata la cartella di pagamento o l’avviso di
presa in carico delle somme per la riscossione ovvero ex art. 29, comma 1,
lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78/2010 ovvero l’avviso di addebito delle
somme a qualunque titolo dovute all’INPS
E’ anche possibile rottamare solo
una parte della cartella o dell’avviso?
Altro chiarimento rinvenibile nel
Modello di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento ex
art. 6, D.L. 193/2016 riguarda la possibilità di rottamare solo in parte una
cartella di pagamento (ad es. un
ruolo che contenga IVA e IRPEF: si può definire la sola IVA e continuare il
contenzioso per l’IRPEF).
È possibile definire anche i debiti
derivanti da precedenti dilazioni, sia decadute sia pendenti. Solo per le
rateazioni pendenti, inoltre, sussiste l’obbligo del pagamento delle rate in
scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
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ATTENZIONE!! nel caso
in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione,
abbia già raggiunto l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per
beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 21 aprile. Nel corso della procedura
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione
esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo
avviate.
Se si salta anche una sola rata, oppure
non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di
definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione.
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Come
fare:
La dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:
- presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1Mod DA1
- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
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Le
scadenze – La prima questione che merita di essere
analizzata riguarda i tempi post presentazione dell’istanza. Essa, come noto,
va presentata entro il 21.04.2017 con il
modello modulo DA1. Una volta presentata la domanda ad Equitalia Servizi di
riscossione sarà comunicato direttamente al contribuente entro il 15
giugno 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute Equitalia, il
numero di rate e le scadenze dovute.
Rimane il
vincolo di versare almeno il 70%
delle somme dovute entro il prossimo 31 dicembre 2017. E ciò, evidentemente,
non aiuta i contribuenti che hanno debiti molto alti.
Il
pagamento dovrà essere effettuato durante il 2017 ed il 2018 in rate di pari
importo distribuite come segue:
- 70% entro la fine del 2017 (con scadenza rate fissata per luglio, settembre e novembre);
- 30% entro settembre del 2018 (con scadenza rate fissata per aprile e settembre).
Nel
Modello il contribuente deve indicare come procederà al versamento delle somme
dovute, ossia unica rata o pagamento rateale. In caso di pagamento rateale, il
contribuente può scegliere se pagare in due, o più rate fino ad un massimo
di cinque.
Quindi chi
opta per le cinque rate deve effettuare il pagamento dell’ultima rata entro
il
30.09.2018.
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SCADENZE
Unica soluzione
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scadenza rata luglio 2017 (100% del
dovuto)
|
|||
5 rate
|
scadenze rate:
- luglio 2017 (24% del dovuto),
- settembre 2017 (23% del dovuto),
- novembre 2017 (23% del dovuto),
- aprile 2018 (15% del dovuto)
- settembre 2018 (15% del dovuto)
|
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E’
possibile pagare anche in rate minori di cinque. Possibili soluzioni:
DUE RATE:
In
particolare, se si opta per il pagamento in due rate, le possibilità
sono alternativamente:
- prima
rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 aprile
2018;
- prima
rata (70%) entro il 31 luglio 2017 e seconda rata (30%) entro il 30 settembre 2018.
TRE RATE:
- prima
rata (70%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (15%) entro il 30 aprile 2018
e terza rata (15%) entro il 30 settembre 2018;
- prima
rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre
2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima
rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre
2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;
- prima
rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre
2017 e terza rata (30%) entro il 30 aprile 2018;
- prima
rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre
2017 e terza rata (30%) entro il 30 settembre 2018;
QUATRO RATE:
- prima
rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 settembre
2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30
settembre 2018;
- prima
rata (35%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (35%) entro il 30 novembre
2017, terza rata (15%) entro il 30 aprile 2018 e quarta rata (15%) entro il 30
settembre 2018;
- prima
rata (24%) entro il 31 luglio 2017, seconda rata (23%) entro il 30 settembre
2017, terza rata (23%) entro il 30 novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il
30 aprile 2018;
- prima rata (24%) entro il 31 luglio 2017,
seconda rata (23%) entro il 30 settembre 2017, terza rata (23%) entro il 30
novembre 2017 e quarta rata (30%) entro il 30 settembre 2018.
-------Scarica il modello DA1 (reso completamente editabile).
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ALCUNI QUESITI
TRA I PIU’ RICORRENTI.
D. Che
cosa accade se si smette di pagare la rottamazione dopo aver versato una o più rate
?
R. Tutto l’impianto “agevolativo” si
perfeziona e si concretizza con il pagamento della prima rata. Qualora il
pagamento della prima o unica rata non avvenisse ovvero si manifestasse con il
ritardo anche di UN SOLO giorno si decade. In questo caso l’esattore
riprenderà il debito iniziale delle cartelle (comprese sanzioni e interessi di
mora) per le quali è stata chiesta la rottamazione, decurtando gli importi
versati. Se fossero iniziate delle azioni esecutive, potranno essere riprese.
D. Chi ha una rateizzazione decaduta può
avvalersi della rottamazione ?
R. A tal
riguardo bisogna verificare le date.
E’ possibile aderire alla rottamazione se
la decadenza è avvenuta prima del 24
ottobre 2016 (giorno di entrata in vigore del decreto sulla rottamazione).
Se la decadenza dal beneficio della rateazione non è stata formalizzata da
Equitalia è importante che la data di concessione della dilazione sia stata
concessa prima del 22 ottobre 2015. Tale data si ricava, indirettamente, dal
fatto che la decadenza si manifesta con il mancato pagamento di 8 rate anche
non consecutive. Per le rateizzazioni accordate dopo tale data, la decadenza
avviene con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.
D. Se vi sono
ricorsi o giudizi pendenti bisogna rinunciare ?
R. La domanda di adesione alla rottamazione comporta anche la rinuncia a
ricorsi o giudizi eventualmente pendenti in qualsiasi grado (primo grado,
appello, cassazione). La rinuncia opera SOLO per i ruoli e tutti gli
atti di cui si è chiesta la rottamazione. E’, infatti, possibile RICORRERE
contro le cartelle, accertamenti, sanzioni che NON sono state oggetto di
rottamazione.
D. Che cosa accade se, in presenza di domanda di
rottamazione non si paga neanche la prima rata ?
R. Sin dall’inizio è sempre stato
affermato il principio che la rottamazione si perfeziona e si formalizza con il
pagamento della prima rata; quindi la mancata osservanza di tale obbligo non
produce nulla di particolare in quanto Equitalia, trascorso il termine per il
pagamento della prima rata riproporrà il debito iniziale delle cartelle per le
quali è stata chiesta la rottamazione e potrà riprendere le azioni esecutive.
La ratio risiede nel fatto che richiesta è
presentata dal contribuente quando ancora NON conosce il carico EFFETTIVO della
rottamazione per cui non è in grado di valutare se potrà sostenere il nuovo
impegno finanziario.
D. Che cosa
succede se si chiede la “rottamazione” avendo in corso un pagamento rateale e
non si paga la PRIMA RATA?
R. Nel caso in cui il contribuente, dopo
aver presentato domanda di adesione alla rottamazione ed aver ricevuto la
risposta positiva da Equitalia, decidesse di non aderire e quindi di non pagare
la prima rata della rottamazione, può riprendere il pagamento della dilazione
originaria, senza che nel frattempo possa essere considerato moroso. Al
contrario, una volta versata la prima rata, per espressa previsione
legislativa, la rateizzazione pregressa decade irreversibilmente.
23.03.2017
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