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La certificazione degli utili distribuiti


Le società che hanno distribuito utili nel corso dell’esercizio precedente sono tenute a rilasciare ai percettori la certificazione degli utili e dei proventi equiparati.
Come ogni anno, entro il 31 marzo (modifica apportata all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, operate dall’articolo 7-quater, comma 14, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.)  deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nell’anno di imposta precedente.
Le informazioni utili per il rilascio della certificazione degli utili distribuiti.
I soggetti tenuti a rilasciare la certificazione degli utili.
Indice
  • Soggetti tenuti a rilasciare la certificazione degli utili
  • Utili da certificare
  • Proventi equiparati agli utili
  • Utili non soggetti a certificazione
  • Dichiarazione dei redditi dei percettori di utili
Il modello per la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (modello CUPE), assieme alle relative istruzioni, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tale modello deve essere deve essere rilasciato dalle seguenti tipologie di soggetti:
  • Società ed enti emittenti, trust, società di capitali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a e b del DPR n. 633/72;
  • Casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • Intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • Rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • Società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • Imprese di investimento e agenti di cambio;
  • Ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
Utili da certificare
I soggetti tenuti al rilascio della certificazione degli utili, sono tenuti a certificare tutte le seguenti tipologie di erogazioni effettuate nell’esercizio precedente alla compilazione del modello:
  • Le somme corrisposte nell’anno precedente a titolo di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti in Italia, ovvero hanno distribuito:
  • Riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest’ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza);
  • Riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del DPR n. 917/86 (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
  • Utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • Interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, DPR n. 917/86 (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • I proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) del DPR n. 917/86;I proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f) del DPR n. 917/86. In particolare, sono oggetto di certificazione i compensi corrisposti all’associato a fronte di un apporto dell’associato di solo capitale o misto (capitale e lavoro); mentre si intende per contratto di cointeressenza propria l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale.
  • Proventi equiparati agli utili
In virtù della presunzione ex articolo 47 comma 1 del DPR n. 917/86 si considerano utili o riserve di utili anche la distribuzione delle riserve di capitale, ad esempio la riserva sovrapprezzo azioni; in tal caso la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile.
Utili non soggetti a certificazione
Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:
  • Gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
  • Gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. n. 461/1997.
Non sono soggette all’obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
L’obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.
Inoltre, la certificazione degli utili corrisposti da parte dei sostituti d’imposta non deve essere rilasciata nel caso in cui la società abbia deliberato la distribuzione degli utili senza l’effettivo pagamento e, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 27 e 27-ter del DPR n. 600/1973.
Dichiarazione dei redditi dei percettori di utili.
I dati contenuti nel modello di certificazione degli utili (modello Cupe) devono essere utilizzati sia dal percettore dei redditi certificati per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730), sia dal il soggetto emittente per la compilazione del modello 770 ordinario (quadro SK).
In merito alle modalità di tassazione dei dividendi (leggere: “Dividendi: il regime fiscale di tassazione“), si ricorda infatti che qualora una persona fisica detenga una partecipazione non qualificata (detenzione di meno del 20% dei diritti di voto, 2% se quotata, o partecipazione al capitale inferiore al 25%, 5% se quotata), deve essere operata sull’intero utile corrisposto una ritenuta a titolo d’imposta del 26% (nel qual caso non deve essere rilasciata alcuna certificazione da parte del sostituto d’imposta); nel caso in cui si detengano partecipazioni qualificate l’utile distribuito sarà tassato al 49,72% se derivante da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre sarà tassato al 40% se derivante da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Nel caso di persone fisiche che agiscono nell’ambito dell’esercizio d’impresa o di società di persone i dividendi percepiti devono essere tassati quali componenti del reddito d’impresa nella misura del 49,72% o del 40% a seconda che gli utili si siano formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (49,72%) o utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (40%). Anche per le società di capitali gli utili percepiti devono essere tassati come componenti di reddito d’impresa nel limite del 5% del dividendo incassato.
28.02.2017


Fonte fiscomania

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