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Visualizzazione dei post da gennaio, 2013

DLGS n. 192 del 09.11.2012

LA NUOVA NORMATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI Il decreto legislativo n. 192 del 09/11/12 stabilisce che, dal 1° gennaio 2013,   “ i contratti, comunque  denominati, tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ” devono essere pagati normalmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla data di prestazione dei servizi, trascorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora. ESCLUSIONI non  trovano  applicazione alle predette norme: a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»; SPECIFICAZIONI DEI TERMINI USAT

LA SRL A CAPITALE RIDOTTO

COME COSTITUIRE UNA SRL A CAPITALE RIDOTTO Ieri abbiamo parlato della Srl Semplificata ( 1 ) ideata per le persone fisiche con età anagrafica, all’atto della costituzione, inferiore ai 35 anni. Oggi parleremo delle Società a Responsabilità Limitata con capitale ridotto  – Srlcr – (tale nuova tipologia di società è stata prevista dall’art. 44 del D.L. 83/2012). ( 2 ) La novità principale consiste nel fatto che in questa società possono essere soci persone con  più di 35 anni , versando solo  un euro  di capitale fino a raggiungere un massimo di 9.999,00 euro. Le due società apparentemente similari, di fatto hanno precise e diverse peculiarità. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE DUE SOCIETA’ SRL SEMPLIFICATA (SRLS) SRL A CAPITALE RIDOTTO (SRLCR) COSTITUZIONE A) E’ previsto l’atto pubblico e deve contenere gli stessi elementi previsti dall’art. 2436 bis c. 2 c.c. B) Il modello statutario DEVE essere quello pre

ANTIRICICLAGGIO - FISCO - REDDITEST

CONSIDERAZIONI SULL’USO DEL CONTANTE. I politici nostrani hanno imparato che profferendo la taumaturgica frase “lo vuole l’Europa”, infilano nelle leggi nostrane di tutto, facendosi scudo dell’Europa (non avendo il coraggio “elettorale” di esporsi mettendoci il loro bel faccione). Uno dei casi di cui sopra è la legge che impone la limitazione dell’uso del contante alla ridicola somma di euro 1.000,00. Non è intendimento tediare il lettore con articoli e commi, c’è solo da dire che  la limitazione all’uso del contante nacque (1991) per contrastare il riciclaggio di denaro “sporco”.  Altre nazioni come la  Germania e l’Olanda NON hanno posto  alcun limite all’utilizzo del contante.  La  Gran Bretagna:  nessun limite, ma da poco tempo per le operazioni tra privati ha vietato l’uso della banconota da 500 sterline - il  Belgio  ha   vietato l’uso del contante per importi superiori a Euro 15.000,00  (1) .   Non si capisce perché l’Italia sempre ultima nel rec