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Visualizzazione dei post da 2014
RAVVEDIMENTO OPEROSO ­‐ INVIO UNICO OLTRE TERMINE E’ possibile che per una serie di motivazioni, l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al 2013 con scadenza 30.09.2014 non sia avvenuta nei termini ovvero ci possono essere stati degli errori che si intendono sanare. A tal proposito è prevista una regolarizzazione spontanea mediante il così detto ravvedimento operoso. Tale istituto è disciplinato dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.  CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DEL RAVVEDIMENTO  Condizioni oggettive:  le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate; non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di  accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti, ecc.) dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Condizioni temporali:   Entro 90 giorni nell’ipotesi di dichiarazione tardiva (art.13, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 472/97);

RIFLESSIONI SU UNA DOMENICA DI AUTUNNO.

In questo inizio di autunno, periodo di funghi e tartufi, molti connazionali sono alla ricerca di “trattorie” tipiche, dove poterli gustare. Domenica scorsa, ospite di amici, sono stato in Valmarecchia zona del famoso tubero. I ristoranti e le trattorie erano pieni di gente vociante. Il mio anfitrione, persona nota in paese, disse di aver trovato “il posto” solo perché amico del proprietario! Quest’asserzione m’indusse a fare una considerazione di natura socio - economica: Come motivare l’apparente dicotomia tra crisi e locali pieni.  Con l’aiuto dell’amico e dei proprietari conoscitori della stragrande maggioranza della clientela, rilevai che su 47 conviviali 30 erano dipendenti e pensionati, 7 erano “partite iva”, 10 bimbi/studenti/mogli.  Quindi nel locale il 64% dei presenti era dipendente il 15% era autonomo e il 21% i restanti. Volendo allargare l’orizzonte e portarlo sul piano Italia, per verificare se il rapporto fosse realistico o falsato

VADEMECUM PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

-->   Per le spese per gli interventi   di   recupero   del   patrimonio   edilizio   sostenute sulle singole unità immobiliari dal 26.6.2012 al 31.12.2014 (termine prorogato fino al 31.12.2013 dal D.L. 63/2013 e fino al 31.12.2014 dalla L. 147/2013) è previsto un incremento della misura della detrazione dal 36% al 50% e, sempre con riferimento a questo stesso periodo, il limite massimo delle spese sui cui calcolare la detrazione passa da euro 48.000 ad euro 96.000 (art. 11, D.L. 83/2012). Lo stesso incremento e il medesimo tetto massimo di spesa è previsto per le spese effettuate sulle parti comuni di un edificio o su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio. La detrazione incrementata al 50% vale per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2015. Per effetto della L. 147/2013 la detrazione del 50% per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio passerà dal 50% al 40% per gli interventi sulle singole unità immobiliari dal 1.1.201