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E' proprio sicuro che ci vuole il sindaco unico nelle s.r.l.?

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L’art. 2477 c.c. (collegi sindacali) 
con le modifiche apportate.

Questo  lavoro  si  pone  il  fine  di  fare  un’esegesi  dell’art.  2477  c.c.  alla  luce  delle  modificazioni apportate dall’art. 35 comma 2 lett. a)
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5. 



Art. 2477 -­‐ 1° comma Vecchio
Art. 2477 -­‐ 1° comma Nuovo

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina   di   un   collegio   sindacale   o  di  unrevisore

L’atto        costitutivo        può        prevedere,
determinandone  le  competenze  e  poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o di unrevisore. Se lo statuto non dispone diversamente,    l’organo    di    controllo    è costituito da un solo membro effettivo.

Il primo passo è di analizzare se vi sono effettive differenze tra la vecchia e la nuova stesura.  Il primo comma del nuovo art. 2477 c.c. abbandona il sostantivo collegio ed usa il sostantivo “organo” che può far riferimento sia ad una persona che a un insieme di persone. Questa importante  differenziazione  ci  permetterà  di  capire  tutto  l’iter  logico  che  ha  seguito  il legislatore utilizzando alcune volte tale sostantivo con funzioni attribuite ad una singola persona (primo comma) ovvero con funzioni attribuibili ad una pluralità di professionisti (collegio).
Fatta   questa   fondamentale   distinzione   sui   termini   lessicali   usati,   si   può   analizzare   e commentare il contenuto di detto articolo.

Il  primo  comma,  in  entrambe  le  versioni,  disciplina  l’ipotesi  dell’istituzione  di  un  ente  di controllo societario, su base “VOLONTARIA”: Collegio (ante) -­‐ organo monocratico (post).

La  volontarietà scaturisce  dal  fatto  che  il legislatore  ha usato  nello  stesso  primo  capoverso,  il verbo potere, che indica in modo univoco una facoltà che è data alla società.
 
La lettura del primo comma del nuovo art. 2477 conferma quanto già previsto nel vecchio nella parte in cui emerge la figura del revisore che può essere alternativa a quella del collegio oppure all’organo di nuova istituzione.  
Già con la vecchia formulazione la figura di un solo soggetto (revisore) poteva sostituire l’organo   collegiale   prima    l’organo   monocratico   ora,   quindi   nulla   di   sostanziale   è effettivamente avvenuto.

Il  secondo  e  terzo  comma  del  nuovo  articolo  contemplano  l’ipotesi  in  cui  si  trova  una  società nel dover istituire obbligatoriamente un organo di controllo.(1)
Chi scrive è convinto per una serie di motivazioni che si andranno a sviluppare di seguito, che il legislatore ha voluto “semplificare” la figura del collegio riguardo alla parte facoltativa prevista  nel  primo  comma  confermando,  invece,  la  collegialità  dell’organo  di  controllo  in costanza di previsione normativa obbligatoria.
La conferma di tale assunto è fornita dal contenuto del quinto comma dell’art. 2477(2) dove è previsto che Nel caso di nomina di organo di controllo, anche monocratico, .”, In questo capoverso  il  legislatore  utilizza  la  congiunzione  anche  quasi  a  rafforzare  la  richiesta  di collegialità in contrapposizione all’unitarietà dell’organo, previsto nel primo comma.

1  Il secondo  comma prevede che La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non
è  inferiore  a  quello  minimo  stabilito  per  le società per azioni. Mentre il terzo comma prevede che: La nomina dell'organo  di    controllo    o   del   revisore    è   altresì  obbligatoria  se la società:  a) è tenuta  alla  redazione  del  bilancio  consolidato;  b) controlla  una  società  obbligata  alla revisione  il legale  dei conti;  c) per due  esercizi  consecutivi  ha superato  due  dei limiti  indicati dal primo comma dell'articolo 2435bis

2 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa."


Altro elemento che rafforza il convincimento della collegialità dell’organo è desunto sempre dallo stesso capoverso cinque dove si afferma che nel caso di nomina di organo di controllo, anche monocratico, si applicano le regole sul collegio sindacale previsto per le S.p.A.. L’inciso anche monocratico, sta proprio a significare che se una s.r.l., non obbligata ad aver alcun ente di vigilanza ma, facoltativamente, istituisce il sindaco unico quest’ultimo,  in caso di mutate situazioni circa l’obbligatorietà dell’istituzione dell’organo di verifica, dovrà trasformare la sua monocraticità in un organo collegiale, e ciò per diretto rinvio della norma.

Il legislatore qui conferma due principi. Il primo avvalora la possibilità, in caso d’istituzione volontaria, di avere un organismo monocratico; il secondo prevede il caso in cui la legge pretenda la presenza obbligatoria di un organo di controllo, e se questo è strutturato sul sindaco unico, ex nunc perde questa peculiarità, poiché alla società obbligata si applicano, tout court, le disposizioni riguardanti i collegi sindacali operanti per le S.p.A. (3)

Altro elemento discriminante tra le due diverse tipologie di organi di controllo (sindaco -­‐ collegio sindacale) sta nel fatto che il primo non prevede la presenza del sindaco supplente. Questa mancanza normativa è giustificata esclusivamente dal fatto che se una società, a certe condizioni date, non ha bisogno di alcun organo di controllo, (primo comma) il suo venir meno non comporta alcuna vacatio, né tantomeno un illecito. Cosa ben diversa è quando il legislatore fa diventare obbligo giuridico l’istituzione dell’organo di controllo con rinvio alle norme che regolano le società per azioni.

La  collegialità  dell’organo  di  controllo  è  voluta  dal  legislatore  ed  è  riscontrabile, ulteriormente, nei successivi passaggi. L’ultimo comma dell’art. 2476 prevede che “l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”. Questa norma non riporta più la dizione “organo di controllo” ma resta quella precedente a testimoniare la collegialità.
Il successivo art 2478 comma 1) prevede l’istituzione del “libro delle decisioni del collegio sindacale nominato”.  Questa prescrizione fa discendere due conseguenze organizzative -­‐ aziendali ben diverse: in presenza di sindaco unico NESSUN REGISTRO; in presenza del collegio sindacale continua l’obbligatorietà della tenuta del libro.

L’art. 2478 bis (4) prevede per la formazione del bilancio della s.r.l., una serie di adempimenti circa la sua redazione, applicando le stesse norme  del c.c. che disciplinano quelle delle società per azioni.

La conferma alla tesi, fin qui sostenuta, continua con la lettura dell’art. 2479 bis ultimo comma che fa riferimento al caso di deliberazioni adottate quando partecipa l’intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori e i   sindaci …. “, dove inequivocabilmente si parla di sindaci e non di sindaco.
E ancora, il primo comma dell’art. 2479 ter prevede l’impugnabilità delle delibere non conforme alla legge o allo statuto da parte del COLLEGIO SINDACALE.

Inoltre il 2° comma dell'art. 2482 bis contempla il cao di riduzione del capitale sociale ove è previsto che bisogna predisporre una relazione da parte degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore.


3 sono applicabili in questo caso gli artt. del c.c. cha vanno dal 2397 al 2409 che fanno riferimento alle s.p.a.
4 Il bilancio deve essere redatto  con  l'osservanza  degli  articoli 2423, 2423bis, 2423ter, 2424, 2424bis, 2425,
2425bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431


Tutte le norme sopra citate, sono collocate nel titolo V capo VII del codice civile che disciplinano le società a responsabilità limitata e NON modificate dal legislatore. L’unica modifica è quella riguardante lart. 2477.

L’esposizione di un fatto concreto può rendere ancora meglio l’idea: cosa accade e com’è risolvibile il caso di un sindaco unico alla presenza di obbligatorietà dell’organo di controllo? Emerge  subito  il  problema  di  come  gestire  il  nuovo   comma  del  2477  che  prevede tassativamente l’osservanza delle disposizioni in materia di collegi sindacali per le S.p.A. (si pensi  alla  composizione  del  collegio  con  membri  effettivi  e  supplenti  -­‐        la  previsione obbligatoria di un presidente -­‐   partecipare alle riunioni e delibere del collegio, a esprimere il dissenso che deve essere annotato nel libro ecc.).
Da qui una serie di conflitti giuridici di non facile risoluzione se si continua ad avere il sindaco unico.  L’attuale  normativa  di  riferimento( 5  sul  collegio  sindacale  per  le  s.r.l.  è  rimasta inalterata,  proprio  a  testimoniare,  ove  ce  ne  fosse  ancora  bisogno  che  il  legislatore  non intende “smontare” la figura collegiale.
Se il legislatore avesse voluto l’istituzione del sindaco unico (sia nella forma volontaria sia in quella obbligatoria), avrebbe dovuto modificare anche tutti gli articoli del c.c. che fanno riferimento ai collegi sindacali operanti nelle s.r.l.

Infine, sarebbe un assurdo giuridico costatare che a fronte di situazioni identiche si possono avere controlli notevolmente diversi. Se il legislatore per le S.p.A. ha previsto il collegio, non si capirebbe perché una società a responsabilità limitata, a parità di situazioni, debba avere un trattamento premiale più favorevole sui controlli e quantificabile in solo il 33 per cento rispetto a un’analoga società per azioni. Diminuzione dovuta all’unicità del soggetto verificatore.
Non è certamente questo che vuole il legislatore attuale, molto attento alla trasparenza.
CONCLUSIONI

Il sindaco unico, è operante  ESCLUSIVAMENTE  nel caso contemplato dal comma uno dell’art.
2477 c.c., che disciplina la VOLONTARIETA’ dell’istituzione di un organo di controllo. In tutti gli altri casi (obbligatorietà della nomina) l’ente verificatore non può che essere collegiale con tutti i doveri e poteri propri del collegio sindacale.
CONSIDERAZIONI FINALI


Il legislatore nel primo comma facoltà alle s.r.l. di avere un organo di controllo con sindaco unico ovvero un organo collegiale nel caso sia espressamente richiamato nello statuto tale possibilità.
Da quest'assunto diacendono altre valutazuioni:
-­‐    Tutte le attuali società di capitali nei loro statuti prevedono il collegio sindacale;
-­‐   Se la società NON MODIFICA LO STATUTO, continueranno ad esistere i collegi sindacali anche dopo la prossima scadenza e questo per effetto, sia del primo comma del novellato nuovo art. 2477 in caso d’istituzione facoltativa, sia per effetto del quinto comma del medesimo articolo;
-- Per le società di nuova costituzione è preferibile inserire nello statuto, SEMPRE la possibilità dell'organo collegiale, per non dover intervenire successivamente nel caso in cui diventi obbligatorio (comma cinque)


5 Articoli che richiamano direttamente il collegio sindacale: 2478 2479 bis -­‐   2479 ter -­‐   2482 bis


Si pensi che per le s.r.l. l’obbligatorietà dell’istituzione dell’organo di controllo scatta al verificarsi concomitante di almeno due delle tre  circostanze previste dalla legge che fanno riferimento a: volumi di affari, dipendenti e patrimonio -­‐ condizioni talmente, significative, che possono essere ascritte a società già di medio -­‐   grandi dimensioni.

Cosa diversa è invece la figura del revisore unico che diventerebbe una specie di Rambo.
I controlli da fare come sindaco unico sono già ridotti del 70 per cento rispetto ad un organo collegiale, se poi a questi controlli si aggiungono quelli tipici dei revisori è evidente che il controllo complessivo sarà senza dubbio inferiore non fosse altro di applicare un vecchio adagio che ci ricorda che sei occhi vedono più di due.
Si pensi, infine, alla seguente ipotesi: se tuutte le s.r.l. dovessero nominare i revisori contabili quale organo di controllo, i dottori commercialisti, non revisori, sarebbero di fatto esclusi è questo che si vuole? 
Il buon senso dovrebbe far superare questa lacuna legislativa relegando tale possibilità a un semplice esempio di scuola.


Per finire una notazione di natura economica. E’ stato richiesto, a una grossa compagnia di assicurazioni di sapere come si comporterebbe nella valutazione del premio in presenza del Revisore -­‐   Rambo.  La risposta è stata semplicemente disarmante: i premi, come minimo si triplicheranno perché il rischio non è più spalmato su tre soggetti assicurati. Molte compagnie non saranno intenzionate a stipulare questo tipo di contratti perché troppo pericolosi e onerosi.

Felice Russo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena


6 per  due  esercizi  consecutivi,  non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

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