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L’art. 2477 c.c. (collegi sindacali)
con le modifiche apportate.
Questo lavoro si
pone
il
fine
di fare un’esegesi dell’art. 2477
c.c.
alla
luce
delle
modificazioni apportate dall’art. 35 comma 2 lett.
a)
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5.
Art. 2477 -‐ 1° comma
Vecchio
|
Art. 2477 -‐ 1° comma
Nuovo
|
L’atto
costitutivo può prevedere,
determinandone le competenze e poteri, la nomina di
un
collegio sindacale o di unrevisore
|
L’atto costitutivo può prevedere,
determinandone le
competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo
o
di unrevisore.
Se lo statuto non dispone diversamente,
l’organo di
controllo è costituito da un solo membro
effettivo.
|
Il primo passo è di analizzare se vi sono effettive differenze tra la vecchia e la nuova stesura.
Il primo comma del nuovo art. 2477 c.c. abbandona il sostantivo collegio
ed usa il sostantivo “organo” che può far riferimento sia ad una persona che a
un insieme di persone. Questa importante
differenziazione ci permetterà
di capire tutto
l’iter logico che
ha seguito il legislatore utilizzando alcune volte tale
sostantivo con funzioni attribuite ad
una singola persona (primo comma)
ovvero con funzioni
attribuibili ad una pluralità di professionisti
(collegio).
Fatta
questa
fondamentale distinzione sui
termini
lessicali usati,
si
può
analizzare e commentare
il contenuto di detto articolo.
Il primo comma, in entrambe
le
versioni,
disciplina
l’ipotesi
dell’istituzione
di
un
ente
di
controllo
societario, su base “VOLONTARIA”:
Collegio (ante) -‐ organo monocratico
(post).
La volontarietà scaturisce dal fatto
che il legislatore
ha usato nello stesso primo capoverso,
il
verbo potere, che indica in modo
univoco una facoltà che è data alla società.
La lettura del primo comma
del nuovo art. 2477 conferma
quanto già previsto
nel vecchio nella parte in cui emerge la figura del revisore che può essere alternativa a quella del collegio
oppure all’organo di nuova istituzione.
Già con la vecchia formulazione la figura di un solo
soggetto (revisore) poteva sostituire l’organo
collegiale prima
e
l’organo monocratico ora,
quindi
nulla
di
sostanziale è effettivamente avvenuto.
Il secondo
e
terzo
comma
del
nuovo
articolo
contemplano
l’ipotesi
in
cui
si
trova
una
società
nel dover
istituire obbligatoriamente un organo di controllo.(1)
Chi scrive è convinto per una serie di motivazioni che si andranno a sviluppare
di seguito, che il legislatore ha
voluto “semplificare” la figura del collegio riguardo alla parte
facoltativa prevista nel primo comma confermando, invece, la collegialità
dell’organo
di
controllo
in
costanza di previsione normativa obbligatoria.
La conferma
di tale assunto è fornita
dal contenuto del quinto comma dell’art. 2477(2) dove è previsto che “Nel
caso di nomina di organo di controllo, anche monocratico, ….”, In questo
capoverso il legislatore utilizza la congiunzione
anche
quasi
a
rafforzare
la
richiesta
di
collegialità in contrapposizione all’unitarietà dell’organo, previsto nel primo
comma.
1 Il secondo comma prevede che “ La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non
è
inferiore a
quello minimo stabilito
per le società per azioni.” Mentre il terzo comma prevede che: La nomina dell'organo di controllo
o del revisore è altresì
obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla
redazione del
bilancio consolidato; b) controlla una società
obbligata alla revisione
il legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi
ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-‐bis.
2 “ Nel caso
di nomina di
un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa."
Altro elemento
che rafforza il convincimento della collegialità dell’organo è desunto sempre dallo
stesso capoverso cinque dove si afferma che nel caso di nomina di organo di
controllo, anche monocratico, si applicano le regole sul collegio sindacale previsto per le S.p.A.. L’inciso
anche monocratico, sta proprio a
significare che se una s.r.l., non
obbligata ad aver alcun ente di vigilanza ma, facoltativamente, istituisce il
sindaco unico quest’ultimo, in caso di mutate situazioni circa
l’obbligatorietà dell’istituzione dell’organo di verifica, dovrà trasformare la sua monocraticità in un organo
collegiale, e ciò per diretto rinvio della norma.
Il
legislatore qui conferma due principi. Il primo avvalora la possibilità, in
caso d’istituzione volontaria, di avere un organismo monocratico;
il secondo prevede il caso in cui la legge pretenda la presenza obbligatoria di un organo di controllo, e se questo è strutturato sul sindaco unico, ex nunc perde questa peculiarità, poiché alla società obbligata si applicano, tout court, le
disposizioni riguardanti i collegi sindacali operanti per le S.p.A. (3)
Altro
elemento discriminante tra le due diverse tipologie di organi di controllo (sindaco
-‐ collegio sindacale) sta nel fatto
che il primo non prevede la presenza del sindaco supplente. Questa mancanza
normativa è giustificata esclusivamente dal fatto che
se una società, a certe condizioni date, non ha bisogno di alcun organo di controllo, (primo comma) il suo venir meno non comporta alcuna vacatio, né
tantomeno un illecito. Cosa ben diversa è quando il legislatore fa diventare
obbligo giuridico l’istituzione dell’organo di controllo con rinvio alle norme che
regolano le società per azioni.
La collegialità
dell’organo di controllo è
voluta dal legislatore ed è riscontrabile,
ulteriormente, nei successivi passaggi. L’ultimo comma dell’art. 2476 prevede
che “l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione
degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale”. Questa norma non riporta
più la dizione “organo di controllo” ma resta quella precedente a testimoniare la collegialità.
Il successivo art 2478 comma 1) prevede l’istituzione del
“libro delle decisioni del collegio sindacale nominato”. Questa prescrizione fa discendere due conseguenze organizzative -‐ aziendali
ben diverse: in presenza di sindaco unico NESSUN REGISTRO;
in presenza del collegio sindacale continua
l’obbligatorietà della tenuta del libro.
L’art. 2478 bis (4) prevede per la formazione del bilancio della s.r.l., una serie di adempimenti
circa la sua redazione, applicando le stesse norme del c.c. che disciplinano
quelle delle società per azioni.
La conferma
alla tesi, fin qui sostenuta, continua con la lettura
dell’art. 2479 bis ultimo comma che
fa riferimento al caso di “deliberazioni
adottate quando partecipa l’intero capitale sociale e sono presenti
tutti gli amministratori e i sindaci …. “, dove inequivocabilmente si parla di sindaci e non di sindaco.
E ancora, il primo comma dell’art.
2479 ter prevede l’impugnabilità delle delibere non conforme alla legge o allo
statuto da parte del COLLEGIO SINDACALE.
Inoltre il 2° comma dell'art. 2482 bis contempla il cao di riduzione del capitale sociale ove è previsto che bisogna predisporre una relazione da parte degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore.
Inoltre il 2° comma dell'art. 2482 bis contempla il cao di riduzione del capitale sociale ove è previsto che bisogna predisporre una relazione da parte degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore.
3 sono applicabili in questo caso gli artt. del c.c. cha vanno dal 2397 al 2409 che fanno riferimento alle s.p.a.
4 “ Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423, 2423-‐bis, 2423-‐ter, 2424, 2424-‐bis, 2425,
2425-‐bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431”
Tutte le norme sopra citate,
sono collocate nel titolo V capo VII
del codice civile che
disciplinano le società a responsabilità limitata e NON modificate dal
legislatore. L’unica modifica è quella riguardante l’art. 2477.
L’esposizione di un fatto concreto può rendere ancora meglio l’idea:
cosa accade e com’è
risolvibile il caso di un sindaco unico alla presenza di obbligatorietà
dell’organo di controllo? Emerge subito il problema di come
gestire
il
nuovo
5°
comma
del
2477
che
prevede
tassativamente l’osservanza delle
disposizioni in materia
di collegi sindacali per le S.p.A.
(si pensi alla composizione del collegio
con
membri
effettivi
e
supplenti
-‐ la
previsione
obbligatoria di un presidente -‐ partecipare alle riunioni e delibere del collegio, a esprimere il dissenso che deve essere annotato nel
libro ecc.).
Da qui una serie di conflitti giuridici di non facile
risoluzione se si continua ad avere il sindaco unico. L’attuale normativa
di
riferimento( 5 ) sul
collegio
sindacale
per
le
s.r.l.
è
rimasta
inalterata, proprio a
testimoniare, ove ce
ne fosse ancora
bisogno che il
legislatore non intende
“smontare” la figura collegiale.
Se il legislatore avesse voluto l’istituzione del sindaco unico (sia nella forma volontaria sia in quella obbligatoria),
avrebbe dovuto modificare anche tutti gli articoli del c.c. che fanno
riferimento ai collegi sindacali operanti nelle s.r.l.
Infine, sarebbe
un assurdo giuridico
costatare che a fronte di situazioni identiche
si possono avere controlli notevolmente diversi.
Se il legislatore per le S.p.A. ha previsto il collegio,
non si capirebbe perché una società a responsabilità limitata,
a parità di situazioni, debba avere un trattamento premiale più
favorevole sui controlli e quantificabile in solo il 33 per cento rispetto a
un’analoga società per azioni. Diminuzione dovuta all’unicità del soggetto
verificatore.
Non è certamente questo che vuole il
legislatore attuale, molto attento alla trasparenza.
CONCLUSIONI
Il sindaco unico, è operante ESCLUSIVAMENTE nel caso contemplato dal comma uno dell’art.
2477 c.c., che disciplina la VOLONTARIETA’ dell’istituzione
di un organo di controllo. In tutti gli altri casi (obbligatorietà della
nomina) l’ente verificatore non può
che essere collegiale con
tutti i doveri e poteri propri del
collegio sindacale.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il legislatore nel primo comma dà facoltà
alle s.r.l. di avere un organo di controllo
con sindaco unico ovvero un
organo collegiale nel caso sia espressamente richiamato nello statuto
tale possibilità.
Da quest'assunto diacendono altre valutazuioni:
-‐ Tutte le attuali società di capitali nei loro statuti prevedono il collegio sindacale;
-‐ Tutte le attuali società di capitali nei loro statuti prevedono il collegio sindacale;
-‐ Se la società NON MODIFICA LO STATUTO,
continueranno ad esistere
i collegi sindacali anche dopo la
prossima scadenza e questo per effetto, sia del primo comma del novellato nuovo
art. 2477 in caso d’istituzione facoltativa, sia per effetto del quinto comma
del medesimo articolo;
-- Per le società di nuova costituzione è preferibile inserire nello statuto, SEMPRE la possibilità dell'organo collegiale, per non dover intervenire successivamente nel caso in cui diventi obbligatorio (comma cinque)
-- Per le società di nuova costituzione è preferibile inserire nello statuto, SEMPRE la possibilità dell'organo collegiale, per non dover intervenire successivamente nel caso in cui diventi obbligatorio (comma cinque)
5 Articoli che richiamano direttamente il collegio sindacale: 2478 -‐2479 bis -‐ 2479 ter -‐ 2482 bis
Si pensi
che per le s.r.l. l’obbligatorietà dell’istituzione dell’organo di controllo
scatta al verificarsi concomitante di almeno due delle tre circostanze6 previste dalla legge che fanno riferimento a: volumi di affari, dipendenti e patrimonio -‐ condizioni talmente, significative, che possono essere ascritte a società già di
medio -‐
grandi dimensioni.
Cosa diversa è invece la figura del revisore unico
che diventerebbe una specie di Rambo.
I controlli
da fare come sindaco unico sono già ridotti del 70 per cento rispetto ad un
organo collegiale, se poi a questi controlli si aggiungono quelli tipici dei
revisori è evidente che il controllo complessivo sarà senza dubbio inferiore
non fosse altro di applicare un vecchio adagio che ci ricorda che sei occhi
vedono più di due.
Si pensi, infine, alla seguente ipotesi: se tuutte le s.r.l. dovessero nominare i revisori contabili quale organo di controllo, i dottori commercialisti, non revisori, sarebbero di fatto esclusi è questo che si vuole?
Il buon senso dovrebbe far superare questa lacuna legislativa relegando tale possibilità a un semplice esempio di scuola.
Si pensi, infine, alla seguente ipotesi: se tuutte le s.r.l. dovessero nominare i revisori contabili quale organo di controllo, i dottori commercialisti, non revisori, sarebbero di fatto esclusi è questo che si vuole?
Il buon senso dovrebbe far superare questa lacuna legislativa relegando tale possibilità a un semplice esempio di scuola.
Per finire una notazione
di natura economica. E’ stato richiesto, a una grossa compagnia
di assicurazioni di sapere come si comporterebbe nella valutazione del
premio in presenza del Revisore -‐ Rambo. La risposta è stata
semplicemente disarmante: i premi, come
minimo si triplicheranno perché il
rischio non è più spalmato su tre soggetti assicurati. Molte compagnie non
saranno intenzionate a stipulare questo tipo di contratti perché troppo
pericolosi e onerosi.
Felice Russo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena
6 per due
esercizi consecutivi,
non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Il collegio sindacale nelle s.r.l.
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