Aumento gasolio. I
rimborsi
Gli
autotrasportatori di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate, nonché imprese ed enti pubblici che effettuano servizi di
trasporto locale o di competenza statale, per effetto dei numerosi aumenti del
gasolio registrati nel 2011 possono chiedere il rimborso dei maggiori oneri
sostenuti in conseguenza di tali aumenti.
l’Agenzia
delle Dogane, con la nota n. 771 del 4 gennaio 2012 stabilisce chi può ottenere
il rimborso, come ottenerlo, come quantificarlo.
Vediamo
chi può ottenere il ristorno di parte del prezzo pagato sul costo del gasolio
nell’anno 2011 (da giorno 01-01 al
giorno 31-12 2011).
In
prima battuta sono appunto, gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, gli Enti
pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione, le Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997 Enti
pubblici e, infine, le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.
Quali
sono i parametri per calcolare il valore del rimborso.
€ 19,78609 per
mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1°
gennaio al 5 aprile 2011;
€ 27,08609 per mille litri di prodotto, per i
consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011;
€ 67,08609 per mille litri di prodotto, per i
consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011;
€ 68,98609 per mille litri di prodotto, per i
consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011;
€ 77,88609 per mille litri di prodotto, per i
consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011;
€ 189,98609 per mille litri di prodotto, per
i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011.
Per
ottenere il rimborso degli importi, i soggetti beneficiari devono presentare
apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente
competenti. Si ricorda che il termine ultimo per presentare la dichiarazione è
il prossimo 30 giugno 2012.
Riepilogando
per ottenere il rimborso bisogna:
- presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno 2012;
- le modalità di rimborso possono avvenire in denaro oppure utilizzare la c.d. compensazione in F24 utilizzando il codice tributo “6740”.
E’
consentita un rimborso massimo di €. 250.000 che deve essere utilizzato entro
l’anno d’insorgenza del diritto. Eventuali eccedenze non utilizzate entro la
fine dell’anno, sono rimborsabili in denaro mediante un’apposita istanza da
presentare entro il 30 giugno 2013.
Infine con
la ris. del 3 aprile 2008, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il
limite dei 250.000 euro è da ritenersi quale limite massimo complessivo di
utilizzo dei crediti riportati nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei
redditi e che, in caso di sforamento del limite di € 250.000 “le compensazioni operate con la parte di
tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte
le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate”.
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