L’
Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2012, ha chiarito nuovamente in quali casi
bisogna attivare la comunicazione all’Anagrafe tributaria. Le risposte ai
quesiti prevedevano alcune ipotesi tra le quali quella della locazione
finanziaria (da parte delle società di leasing), e la comunicazione da
farsi con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA d’importo
pari a 3.000 euro, ex art. 21 del DL 78/2010.
A
fine novembre dello scorso anno, l'Agenzia aveva chiarito che più acquisti
ripetuti nel corso dell'anno nei confronti di un unico fornitore, erano da
considerarsi oggetto di contratti fra loro collegati con la conseguenza che il
superamento della soglia minima, doveva essere fatta tenendo conto dell'importo
complessivo e non far riferimento alla singola fornitura.
Con
gli ultimi chiarimenti forniti l’Agenzia cambia indirizzo con riferimento alla
prima interpretazione; ora fa una distinzione e si basa sulla tipologia del
rapporto che intercorre tra le parti (acquirente e venditore).
In
quest’ultimo chiarimento L’ A.F. riconosce che emergono due diverse situazioni
che devono essere trattate diversamente. Le due ipotesi prospettate sono così
riconducibili:
- si è
presenza di un contratto: (si ricorda che il contratto può essere anche
solo verbale) dal quale si evince che tutte le forniture effettuate nel corso
dell’anno sono tra esse collegate (ad es. si pensi ad un contratto di
somministrazione): in tal caso, secondo l’Agenzia, è necessario “collegare”
tutte le operazioni intervenute nel corso dell’ anno solare, al fine di
verificare se la soglia minima (oggi 3.000 euro) è stato superata (da dichiarare
nello spesometro).
- in assenza di qualsiasi accordo contrattuale: su questa ipotesi l’Agenzia rivede il suo precedente orientamento e afferma che le singole operazioni sono da ritenersi autonome tra di loro e, per tanto, dovranno essere comunicate solo se l’importo della singola operazione supera la soglia minima di riferimento.
- in assenza di qualsiasi accordo contrattuale: su questa ipotesi l’Agenzia rivede il suo precedente orientamento e afferma che le singole operazioni sono da ritenersi autonome tra di loro e, per tanto, dovranno essere comunicate solo se l’importo della singola operazione supera la soglia minima di riferimento.
Quest’ultima
interpretazione, al di là dal dirimere i tanti dubbi che ancora residuano,
porta a una semplificazione del ragionamento per verificare immediatamente se
l’operazione è da ritenersi collegata ovvero autonoma.
La domanda da porsi è questa: Esiste un contratto, anche verbale, tra le
parti? Se la risposta è affermativa, tutte le operazioni s’intenderanno
collegate e quindi, una volta superata la soglia minima (3.000,00 euro)
dovranno essere indicate, viceversa anche in presenza di più operazioni, per il
semplice fatto che manca un qualsiasi contratto, ogni operazione è da ritenersi
autonoma, con il vincolo della dichiarazione solo in presenza di
superamento del limite minimo.
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