La
Cassazione ha depositato il 17.01.2012 la sentenza n. 1377 dalla quale si evince
che l’agente
immobiliare ove distrugga ovvero occulta i contratti preliminari
al fine di evadere le imposte commette una fattispecie delittuosa disciplinata
dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000 che prevede, salvo che il fatto costituisca
reato più grave, la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La
Suprema Corte fa suo il ragionamento della pubblica accusa
nel momento in cui richiama l’art. 22 del DPR 600/73, secondo comma dove è
previsto che “ai sensi del presente
decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla
lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere
tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente
in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.”
Il
su citato articolo 22 DPR 600/73 ha come titolo “Tenuta e conservazione delle scritture contabili”. I giudici
accogliendo la tesi della p.a. hanno ritenuto di applicare l’art. 2214 c.c. che
contempla i modi e i tempi di conservazione delle “altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le
copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
[3] Le disposizioni di questo
paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.”
Per
eliminazione si evince che i giudicanti hanno ritenuto quella l’attività di
agenzia esercitata da grandi imprenditori. Qual è il limite tra grande e
piccolo imprenditore non è dato sapere, anche se nella fattispecie trattata ha
assunto un connotato notevole.
La
prima osservazione che viene in mente è quella che in materia penale non si può
applicare l’analogia. E’ il legislatore che deve prevedere dettagliatamente
quando e come si commette un illecito. Nel richiamato art. 2214 non si fa
riferimento ai contratti, qual è appunto un preliminare di vendita, ma più
semplicemente a lettere, fatture, telegrammi e il successivo comma esenta da
questi obblighi i piccoli imprenditori.
L’art..
22 del DPR 600/73 disciplina la tenuta e conservazione delle scritture
contabili, in esso sono richiamati gli artt., 2214 che prevede quali sono i
libri obbligatori e altre scritture contabili e l’art. 2219 c.c.. che prevede
la tenuta della contabilità
Se si dovesse dare
un’interpretazione della norma solamente “letterale” è fuori di dubbio che il
legislatore fiscale con l’art. 22 DPR 600/73 ha inteso disciplinare e
identificare quali scritture e libri contabili devono essere ritenuti
obbligatori rifacendosi alle norme del codice civile che indicano i modi di
conservazione dei registri e libri oltra alla tenuta della contabilità. A
parere di chi scrive questo, è il senso letterale dell’art. 22, se poi si
applicasse il principio secondo il quale, in materia penale ciò che non è
scritto non è punibile, questa sentenza apre profonde falle anche in virtù del fatto
che tutto quanto detto non è applicabile ai piccoli imprenditori.
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